Art. 6 Contributi 1. Per le finalita' di cui alla presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalita' per l'assegnazione e l'erogazione di contributi, finalizzati alla messa a norma delle opere e degli impianti che costituiscono ostacoli al volo, nella misura massima del 50 per cento della somma ammessa a finanziamento.