Art. 6 
 
                             Contributi 
 
    1. Per  le  finalita'  di  cui  alla  presente  legge  la  Giunta
regionale determina i criteri e le  modalita'  per  l'assegnazione  e
l'erogazione di contributi, finalizzati  alla  messa  a  norma  delle
opere e degli impianti che  costituiscono  ostacoli  al  volo,  nella
misura massima del 50 per cento della somma ammessa a finanziamento.