Art. 2 
 
           Sistema regionale di coordinamento sul credito 
 
    1. Il Sistema regionale  di  coordinamento  sul  credito  di  cui
all'art. 1 e' composto, previe le  necessarie  intese,  dai  seguenti
membri: 
    a)  tre  consiglieri  regionali,  di  cui  uno  con  funzioni  di
Presidente, designati dalla Terza Commissione consiliare, nell'ambito
dei propri componenti; 
    b) l'Assessore regionale al bilancio od un suo delegato; 
    c) un rappresentante di Veneto Sviluppo Spa; 
    d) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
    e)  un  rappresentante   regionale   dell'Associazione   Bancaria
Italiana (ABI); 
    f)  un  rappresentante  dell'Unione  regionale  delle  Camere  di
commercio industria,  artigianato  e  agricoltura  (Unioncamere)  del
Veneto; 
    g) un rappresentante del settore agricoltura, designato  d'intesa
tra le associazioni di categoria; 
    h) un rappresentante del settore  industria,  designato  d'intesa
tra le associazioni di categoria; 
    i) un rappresentante del settore artigianato, designato  d'intesa
tra le associazioni di categoria; 
    j) un rappresentante del settore  commercio,  designato  d'intesa
tra le associazioni di categoria; 
    k) un rappresentante dei consumatori, designato d'intesa  tra  le
associazioni di categoria; 
    l)  un  rappresentante  regionale  degli  Istituti   di   credito
cooperativo; 
    m) un rappresentante regionale delle banche popolari; 
    n) un rappresentante regionale dell'Agenzia delle entrate; 
    o) un rappresentante regionale della Banca d'Italia; 
    p) un rappresentante regionale delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti. 
    2. Il Sistema regionale di coordinamento sul credito  svolge,  in
particolare, le seguenti funzioni: 
    a) monitoraggio dell'andamento del mercato del credito ad imprese
e famiglie, sulla base dei dati relativi ai livelli e alle condizioni
del credito e delle informazioni fornite dal sistema  del  credito  e
dalle associazioni di categoria o rilevate sul territorio; 
    b) sintesi delle criticita' in  ordine  alle  richieste  che  non
trovano accoglimento presso gli istituti erogatori del credito; 
    c) formulazione di proposte al Consiglio regionale in ordine alle
azioni ed agli interventi per la realizzazione delle finalita' di cui
all'art. 1, anche attraverso la partecipazione alla  fase  ascendente
di formazione del diritto  comunitario  con  particolare  riferimento
alle tematiche  afferenti  l'accesso  al  credito  e  i  ritardi  nei
pagamenti; 
    d)  predisposizione  di  una  relazione  annuale   al   Consiglio
regionale sulla situazione del settore creditizio nella Regione. 
    3. Entro quattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Sistema regionale  di  coordinamento  sul  credito
formula indirizzi: 
    a) per riequilibrare l'erogazione  del  credito  a  favore  delle
microimprese; 
    b) per la riorganizzazione di Veneto Sviluppo Spa, per conseguire
le finalita' di cui alla lettera a). 
    4. I  componenti  del  Sistema  regionale  di  coordinamento  sul
credito durano in carica per la durata della legislatura. 
    5. Entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio  regionale  assicura  il
personale, i mezzi e le strutture  necessarie  al  funzionamento  del
Sistema regionale di coordinamento sul credito. 
    6. Ai componenti esterni del Sistema regionale  di  coordinamento
sul credito, ove spettante, compete  il  solo  rimborso  delle  spese
secondo le modalita' di cui all'art. 187  della  legge  regionale  10
giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e  ordinamento  del
personale della Regione» e successive modificazioni.