Art. 2 
 
             Misurazione e valutazione delle prestazioni 
 
    1. Al fine di promuovere  il  merito  e  il  miglioramento  delle
prestazioni, con regolamento il comune prevede adeguate procedure per
la misurazione e valutazione dei risultati dell'organizzazione e  dei
responsabili delle strutture, anche mediante forme  di  verifica  del
grado di soddisfazione dell'utenza e del miglioramento della qualita'
dei  servizi,  nonche'  di  eventuale  confronto  delle   prestazioni
omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni.