Art. 4 
 
                             Trasparenza 
 
    1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare  entro  tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i  dati
e le informazioni da rendere pubblici, attraverso  gli  strumenti  di
informazione  elettronica  in  uso,  concernenti  l'attivita'   delle
strutture e del personale dipendente,  i  risultati  delle  forme  di
verifica della soddisfazione  dei  cittadini  e  degli  utenti,  ogni
aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi  agli  andamenti
gestionali e all'utilizzo delle risorse per  il  perseguimento  delle
funzioni istituzionali, i risultati dell'attivita' di  misurazione  e
valutazione svolta dagli organi  competenti,  i  dati  relativi  alla
retribuzione   risultante   dalla   contrattazione   collettiva   del
segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle
assenze del personale. 
    2. I dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico
rendono  conoscibile  il  proprio  nominativo  secondo  le  modalita'
stabilite dall'ente.