Art. 9 
 
                   Acquisizione di dati statistici 
                    delle amministrazioni locali 
 
    1. Gli enti locali individuati dall'art. 8  pubblicano  sul  loro
sito internet ogni anno, nel rispetto delle norme  sulla  tutela  dei
dati personali, i dati statistici sulla proporzione fra i due  generi
per ognuna delle seguenti categorie: 
      a) per servizi ovvero per analoghe unita' organizzative; 
      b) per tipo di rapporto lavorativo; 
      c) per qualifica funzionale o categoria; 
      d) per funzioni; 
      e) per tempo pieno e  parziale,  distinguendo  fra  le  diverse
forme; 
      f)  per  classi  di  stipendio,  tenendo  conto  di  premi   di
produttivita', indennita' e aumenti individuali di stipendio; 
      g) per monte salari per uomini e donne; 
      h) per eta'; 
    i) per grado di istruzione delle/dei dipendenti; 
      l) per stato di famiglia, nonche' numero ed eta' delle figlie e
dei figli delle/dei dipendenti. 
    2. Sono inoltre pubblicati i dati sul numero di donne e di uomini
che rispetto all'ultima pubblicazione: 
      a) svolgono funzioni di livello apicale; 
      b)   hanno   partecipato   a   iniziative   di   formazione   e
aggiornamento; 
      c) hanno ottenuto premi di produttivita', indennita' o  aumenti
individuali di stipendio; 
      d) hanno cambiato servizio, ufficio o unita' organizzativa.