Art. 4 
 
                   Termine finale del procedimento 
 
    1. I termini di tempo per  la  conclusione  dei  procedimenti  si
riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel  caso
di provvedimenti recettizi, alla  data  in  cui  il  destinatario  ne
riceve comunicazione. 
    2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi  e  la
loro scadenza non  esonera  il  competente  Ufficio  dall'obbligo  di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine. 
    3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma del vertice politico dello stesso ramo di  amministrazione,  la
struttura  competente  alla   proposta   sottopone   lo   schema   di
provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza  del
termine finale. Nei casi  in  cui  il  titolare  delle  funzioni  del
Dipartimento sia, a seguito di apposita delega,  un  Assessore  e  il
provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore,  la
struttura  competente  alla   proposta   sottopone   lo   schema   di
provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza  del
termine finale. 
    4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma del Presidente della  Regione,  l'Assessorato  competente  alla
formulazione  della  relativa  proposta  ovvero  il  Dipartimento  fa
pervenire lo schema di provvedimento, corredato della  documentazione
nello stesso richiamata, alla Segreteria generale  almeno  15  giorni
prima della scadenza del termine finale del  procedimento,  affinche'
la  stessa  nell'ambito  della  propria  attivita'  di  coordinamento
inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni  prima
della scadenza dello stesso termine finale. 
    5. Per i procedimenti per i quali e' prevista dalla  legge  o  da
regolamento la pronunzia  della  Giunta  regionale,  alla  stessa  e'
assegnato un termine di 30  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
proposta del vertice politico competente. Di tale periodo  va  tenuto
conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento. 
    6. Le strutture competenti per la relativa attivita'  istruttoria
assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto
dei termini del procedimento tenendo  conto  di  quanto  previsto  ai
precedenti commi. 
    7. Nei casi in  cui  il  controllo  sugli  atti  abbia  carattere
preventivo, il periodo di tempo relativo alla  fase  di  integrazione
dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine
di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a
controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente
al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo  stesso
deve essere esercitato. 
    8. Ove non sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale. 
    9. Quando la legge preveda che  la  domanda  dell'interessato  si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di  un  determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del  silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
il competente  Ufficio  dell'Assessorato  deve  adottare  la  propria
determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini
di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti  nella
tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformita'.