Art. 3 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione. 2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.