Art. 4 
 
                   Termine finale del procedimento 
 
    1. I termini di tempo per  la  conclusione  dei  procedimenti  si
riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel  caso
di provvedimenti recettizi, alla  data  in  cui  il  destinatario  ne
riceve comunicazione. 
    2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi  e  la
loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di  provvedere
con  ogni  sollecitudine,  fatta   salva   ogni   altra   conseguenza
dell'inosservanza del termine. 
    3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma dell'Assessore regionale per le risorse agricole e  alimentari,
la  struttura  competente  alla  proposta  sottopone  lo  schema   di
provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza  del
termine finale. 
    4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma del Presidente della  Regione,  l'Assessorato  regionale  delle
risorse  agricole  e   alimentari   fa   pervenire   lo   schema   di
provvedimento,   corredato   della   documentazione   nello    stesso
richiamata, alla Segreteria generale almeno  15  giorni  prima  della
scadenza del termine finale del procedimento,  affinche'  la  stessa,
nell'ambito della propria  attivita'  di  coordinamento,  inoltri  lo
schema al Presidente della  Regione  almeno  10  giorni  prima  della
scadenza dello stesso termine finale. 
    5. Per i procedimenti per i quali e' prevista dalla  legge  o  da
regolamento la pronunzia  della  Giunta  regionale,  alla  stessa  e'
assegnato un termine di 30  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
proposta  dell'Assessore  regionale  per  le   risorse   agricole   e
alimentari.  Tale  periodo  e'  compreso  nell'ambito   del   termine
complessivo del procedimento. 
    6. Le strutture competenti per la relativa attivita'  istruttoria
assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto
dei termini del procedimento tenendo  conto  di  quanto  previsto  ai
precedenti commi. 
    7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia
carattere preventivo, il periodo  di  tempo  relativo  alla  fase  di
integrazione dell'efficacia del provvedimento  non  e'  computato  ai
fini del  termine  di  conclusione  del  procedimento.  In  calce  al
provvedimento soggetto a controllo il responsabile  del  procedimento
indica l'organo competente al controllo medesimo  e  i  termini,  ove
previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 
    8. Ove non sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale. 
    9. Quando la legge preveda che  la  domanda  dell'interessato  si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di  un  determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del  silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
il Dipartimento deve adottare la propria  determinazione.  Quando  la
legge   stabilisca   nuovi   termini   di   silenzio-assenso   o   di
silenzio-rifiuto, i  termini  contenuti  nelle  tabelle  allegate  si
intendono integrati o modificati in conformita'.