Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al Regolamento  concernente  criteri  e
  modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia  di
  istruzione scolastica  dall'art.  7,  commi  8  e  9,  della  legge
  regionale  25  gennaio  2002,  n.  3  (Legge  Finanziaria  2002)  e
  dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006,  n.  2
  (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente  della
  Regione n. 20 maggio 2011, n. 114/Pres. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il  presente  regolamento  dispone  modifiche  al  regolamento
concernente criteri e modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi
previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi  8  e
9, della legge regionale 25 gennaio 2002,  n.  3  (Legge  Finanziaria
2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio  2006,
n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione n. 20 maggio 2011, n. 114/Pres. 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifica all'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              114/2011 
 
    1. La lettera  h)  del  comma  1  dell'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 114/2011 e' sostituita dalla seguente: 
    «h) il limite percentuale massimo delle categorie di spesa di cui
all'art.  8,  con  l'indicazione  dell'eventuale  limite  massimo  di
scostamento;». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              114/2011 
 
    1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.  114/2011
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 8 (Spese ammissibili). - 1. Sono ammissibili  a  contributo
le  spese  di  cui  alle  seguenti  categorie,  purche'  direttamente
riferibili all'attuazione del progetto: 
      a) prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella
realizzazione dell'iniziativa; 
      b) consulenze e collaborazioni del personale esterno  impiegato
nella realizzazione dell'iniziativa; 
      c) affitto di  locali;  noleggio  di  strumenti,  attrezzature,
materiali; noleggio  di  mezzi  di  trasporto;  acquisto  di  piccoli
strumenti e attrezzature; acquisto di materiale di facile consumo; 
      d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali. 
    2.  Con  riferimento  all'acquisto   di   piccoli   strumenti   e
attrezzature,  sono  ammessi  i  costi  di  acquisto  in  misura  non
superiore al 15% del contributo e  nei  limiti  di  euro  500,00  per
progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e  di  euro
800,00 per progetti realizzati in  rete,  fermo  restando  il  limite
percentuale massimo della categoria di spesa di cui all'art. 6, comma
1, lettera h).». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Modifica all'art. 12 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              114/2011 
 
    1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 12  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 114/2011 e' inserita la seguente: 
    «e-bis) la percentuale massima delle spese di  cui  all'art.  15,
comma 1, lettera c), con l'indicazione dell'eventuale limite  massimo
di scostamento;». 
 
                               Art. 5. 
 
 
Modifica all'art. 13 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              114/2011 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 114/2011, le parole: «o in collaborazione con enti  locali
e organismi pubblici e privati senza fine di lucro» sono soppresse. 
 
                               Art. 6. 
 
 
Modifiche all'art. 15 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              114/2011 
 
    1. La lettera c)  del  comma  1  dell'art.  15  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 114/2011 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) affitto di locali;  noleggio  di  strumenti,  attrezzature  e
materiali; noleggio  di  mezzi  di  trasporto;  acquisto  di  piccoli
strumenti e attrezzature; acquisto di materiale di facile consumo;». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente  della
Regione n. 114/2011 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Con  riferimento  all'acquisto  di  piccoli  strumenti  e
attrezzature,  sono  ammessi  i  costi  di  acquisto  in  misura  non
superiore al 15% del contributo e  nei  limiti  di  euro  500,00  per
progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e  di  euro
800,00 per progetti realizzati in  rete,  fermo  restando  il  limite
percentuale massimo della categoria di  spesa  di  cui  all'art.  12,
comma 1, lettera e-bis).». 
 
                               Art. 7. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento continua ad applicarsi  la  normativa  regionale
previgente. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo