Allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 maggio 2011, n. 114/Pres. Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 maggio 2011, n. 114/Pres. Art. 2. Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 1. La lettera h) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 e' sostituita dalla seguente: «h) il limite percentuale massimo delle categorie di spesa di cui all'art. 8, con l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento;». Art. 3. Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Spese ammissibili). - 1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui alle seguenti categorie, purche' direttamente riferibili all'attuazione del progetto: a) prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa; b) consulenze e collaborazioni del personale esterno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa; c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature, materiali; noleggio di mezzi di trasporto; acquisto di piccoli strumenti e attrezzature; acquisto di materiale di facile consumo; d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali. 2. Con riferimento all'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore al 15% del contributo e nei limiti di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete, fermo restando il limite percentuale massimo della categoria di spesa di cui all'art. 6, comma 1, lettera h).». Art. 4. Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 e' inserita la seguente: «e-bis) la percentuale massima delle spese di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), con l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento;». Art. 5. Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 1. Al comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011, le parole: «o in collaborazione con enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro» sono soppresse. Art. 6. Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 e' sostituita dalla seguente: «c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto; acquisto di piccoli strumenti e attrezzature; acquisto di materiale di facile consumo;». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con riferimento all'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore al 15% del contributo e nei limiti di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete, fermo restando il limite percentuale massimo della categoria di spesa di cui all'art. 12, comma 1, lettera e-bis).». Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo