Allegato Regolamento di disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale regionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) e dell'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), di seguito testo unico. 2. La disciplina di cui al comma 1 viene definita in osservanza dell'accordo tra il governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 3.5 marzo 2012, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011, di seguito accordo. Art. 2. Principi generali 1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: a) garantire ai lavoratori e alle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato il diritto a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale; b) prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all'integrazione dell'esperienza sul lavoro con le attivita' formative svolte all'esterno dell'impresa e finalizzate all'acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo; c) valorizzare gli apprendimenti derivanti dall'esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione; d) riconoscere ai soggetti formativi di cui all'art. 3, comma 4, un ruolo di garanzia della conformita' dei percorsi formativi attivati nei confronti degli apprendisti rispetto agli standard minimi regionali, nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53); e) favorire l'integrazione dei percorsi formativi rivolti agli apprendisti con l'offerta formativa regionale di istruzione e formazione professionale. Art. 3. Modalita' di attuazione dei percorsi formativi 1. Ai fini dell'attivazione dei percorsi formativi le imprese assumono lavoratori e lavoratrici con riferimento al quadro di figure nazionali e profili regionali definito, nella versione vigente alla data di assunzione dell'apprendista, dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2012, n. 513 (Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Gli standard regionali, versione febbraio 2012), di seguito linee guida. 2. I percorsi formativi vengono realizzati all'interno e all'esterno dell'impresa presso la quale opera l'apprendista e fanno riferimento all'insieme di standard formativi, di base e tecnico professionali delineati dalle linee guida e relativi alle figure ed ai profili di cui al comma 3. I percorsi formativi prevedono una componente di formazione strutturata (interna ed esterna all'impresa) svolta secondo le modalita' attuative di cui al presente regolamento ed una componente di formazione destrutturata svolta all'interno dell'impresa secondo le modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva. 4. La formazione strutturata esterna all'impresa viene erogata da soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale ed individuati attraverso una procedura di selezione pubblica. 5. I soggetti formativi di cui al comma 4 assumono la responsabilita' del percorso formativo e, a tal fine, collaborano con le imprese coinvolte provvedendo anche alle seguenti attivita': a) bilancio delle competenze in ingresso possedute dall'apprendista ed eventuale riconoscimento dei crediti formativi; b) supporto alla predisposizione del piano formativo individuale dell'apprendista secondo le modalita' previste dalla contrattazione collettiva; c) supporto alla predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio dell'apprendista; d) supporto metodologico per la progettazione e la gestione, all'interno dell'impresa medesima, della formazione strutturata di cui all'art. 4 e della formazione non strutturata, tenuto conto per quest'ultima di quanto previsto dalla contrattazione collettiva; e) predisposizione delle schede di valutazione relativamente alla formazione svolta in impresa; f) predisposizione delle prove di verifica intermedie e finali necessarie per la certificazione delle competenze dell'apprendista. 6. Ai fini dell'attivazione e della realizzazione dei percorsi formativi, le imprese che assumono lavoratori e lavoratrici con contratto di apprendistato di cui all'art. 3 del testo unico collaborano con i soggetti formativi di cui al comma 4 provvedendo: a) a segnalare in tempo utile, i nominativi degli apprendisti assunti per la predisposizione dei relativi piani formativi individuali; b) a predisporre con il supporto tecnico di cui al comma 5 il piano formativo individuale dell'apprendista redatto secondo le modalita' previste dalla contrattazione collettiva; c) a predisporre con il supporto tecnico di cui al comma 5 il piano formativo individuale di dettaglio dell'apprendista all'interno del quale viene riportata la pianificazione didattica dell'intero percorso formativo previsto; d) ad individuare un tutor aziendale preposto al coordinamento delle attivita' formative svolte all'interno dell'impresa, al raccordo con i soggetti formativi di cui al comma 4 in particolare per quanto riguarda la programmazione didattica e la verifica delle competenze acquisite. Art. 4. Durata e articolazione oraria dei percorsi formativi 1. La durata complessiva del percorso formativo viene indicata nel piano formativo individuale di dettaglio sulla base del bilancio delle competenze in ingresso possedute dall'apprendista e dell'eventuale riconoscimento dei crediti formativi. 2. La durata annuale della formazione strutturata prevista all'interno di ciascun percorso formativo e' pari a: a) cinquecento ore nel caso di apprendisti di eta' compresa fra i quindici ed i diciotto anni non compiuti e soggetti al diritto dovere di istruzione e formazione professionale; b) quattrocento ore nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti di eta' compresa fra i diciotto ed i venticinque anni e non soggetti al diritto dovere di istruzione e formazione professionale. 3. La ripartizione delle ore di formazione strutturata da erogarsi all'interno o all'esterno dell'impresa e' riportata nella tabella n. 1 dell'allegato A). 4. E' prevista la riduzione oraria annuale della formazione strutturata nel caso di apprendisti di eta' pari o superiore ai diciotto anni in possesso di competenze per le quali possono essere riconosciuti crediti formativi. Il riconoscimento di crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute dall'apprendista rispetto agli standard previsti dalle linee guida, viene realizzato dai soggetti formativi accreditati di cui all'art. 3, comma 4, tenuto altresi' conto che la durata della formazione strutturata esterna all'azienda non puo' essere inferiore a quaranta ore annue. 5. Su richiesta dell'impresa la formazione strutturata puo' essere svolta interamente presso i soggetti formativi accreditati di cui all'art. 3, comma 4. Art. 5. Tracciabilita' del percorso formativo 1. i percorsi formativi risultano documentabili e verificabili mediante l'utilizzo, nelle componente di formazione strutturata, di un registro attestante lo svolgimento della formazione ed i contenuti impartiti all'apprendista e, nella componente di formazione non strutturata, attraverso la partecipazione dell'apprendista alle prove di verifica intermedie previste dal piano formativo di dettaglio di cui all'art. 7. Art. 6. Certificazione delle competenze acquisite 1. I percorsi formativi prevedono l'organizzazione di prove di verifica intermedie delle competenze acquisite dall'apprendista e si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dal Capo III del decreto legislativo n. 226/2005. 2. Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal piano formativo individuale di dettaglio. raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell'apprendista viene attestato dal tutore aziendale e dai soggetti formativi di cui all'art. 3, comma 4, e si traduce in un credito formativo complessivo determinato in un punteggio massimo di 30 punti. Il punteggio minimo per l'ammissione all'esame finale e' stabilito in 20 punti. Art. 7. Piano formativo individuale di dettaglio 1. Il piano formativo individuale di dettaglio rappresenta un allegato del piano formativo individuale di cui all'art. 2 del testo unico ed e' essere sottoscritto dall'impresa, dall'apprendista interessato e dai soggetti formativi di cui all'art. 3, comma 4. 2. Il piano formativo individuale di dettaglio definisce, con riferimento agli standard regionali di competenze previsti dal documento linee guida: a) la programmazione didattica del percorso formativo dell'apprendista; b) le unita' formative corrispondenti tenuto conto della durata complessiva del percorso stabilita dal bilancio competenze e descritte in termini di risultato atteso, durata, contenuti minimi e note metodologiche; c) i tempi e le modalita' di realizzazione delle prove intermedie tenuto conto dell'allegato C) della linee guida. Art. 8. Finanziamento delle attivita' 1. La Regione finanzia la componente di formazione strutturata esterna all'impresa con un contributo pari a dodici euro e venti centesimi per ogni ora effettiva di formazione erogata 2. La Regione finanzia le attivita' previste dall'art. 3, comma 6, lettere b), c) e d) con un contributo forfetario annuo pari al costo di venti ore di formazione. 3. L'ammontare complessivo delle risorse previste per la realizzazione delle attivita' formative e di quelle previste dal dall'art. 3, comma 6, lettere b), c) e d) viene evidenziato nei documenti di programmazione annuale della Regione in materia di formazione professionale. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (Omissis).