Allegato 
 
Regolamento di disciplina dei  profili  formativi  dell'apprendistato
  per la qualifica e per il diploma  professionale,  ai  sensi  degli
  articoli 4, comma 1, lettera c)  e  53  della  legge  regionale  16
  novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione  professionale),
  e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2011,
  n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1,  comma
  30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina  i  profili  formativi  del
contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il  diploma
professionale regionale ai sensi degli articoli 4, comma  1,  lettera
c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982,  n.  76  (Ordinamento
della formazione professionale) e dell'art. 3 del decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 167 (Testo  Unico  dell'apprendistato  a  norma
dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247),  di
seguito testo unico. 
    2. La disciplina di cui al comma 1 viene definita  in  osservanza
dell'accordo tra il governo, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e  Bolzano  per  la  regolamentazione  dei  profili  formativi
dell'apprendistato per la qualifica e il  diploma  professionale  del
3.5  marzo  2012,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 167/2011, di seguito accordo. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                          Principi generali 
 
    1. La disciplina di cui al presente  regolamento  si  informa  ai
seguenti principi generali: 
      a) garantire ai  lavoratori  e  alle  lavoratrici  assunti  con
contratto  di  apprendistato  il   diritto   a   percorsi   formativi
finalizzati all'acquisizione  delle  conoscenze  e  delle  competenze
previste per il conseguimento degli attestati regionali di  qualifica
professionale e di diploma professionale; 
      b) prevedere modelli  pedagogici  ed  organizzativi  funzionali
all'integrazione  dell'esperienza  sul  lavoro   con   le   attivita'
formative   svolte    all'esterno    dell'impresa    e    finalizzate
all'acquisizione di competenze non facilmente  reperibili  in  ambito
lavorativo; 
      c) valorizzare gli apprendimenti derivanti  dall'esperienza  di
lavoro e prevedere la loro certificazione; 
      d) riconoscere ai soggetti formativi di cui all'art.  3,  comma
4, un ruolo di garanzia  della  conformita'  dei  percorsi  formativi
attivati nei  confronti  degli  apprendisti  rispetto  agli  standard
minimi regionali, nell'ambito dei  livelli  essenziali  previsti  dal
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Definizione delle  norme
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53); 
      e) favorire l'integrazione dei percorsi formativi rivolti  agli
apprendisti  con  l'offerta  formativa  regionale  di  istruzione   e
formazione professionale. 
 
                               Art. 3. 
 
 
           Modalita' di attuazione dei percorsi formativi 
 
    1. Ai fini dell'attivazione dei  percorsi  formativi  le  imprese
assumono lavoratori e lavoratrici con riferimento al quadro di figure
nazionali e profili regionali definito, nella versione  vigente  alla
data di assunzione dell'apprendista, dalle linee guida approvate  con
deliberazione della Giunta regionale 29 marzo  2012,  n.  513  (Linee
guida per la realizzazione dei percorsi di  istruzione  e  formazione
professionale. Gli standard regionali, versione  febbraio  2012),  di
seguito linee guida. 
    2.  I  percorsi  formativi  vengono  realizzati   all'interno   e
all'esterno dell'impresa presso la quale opera l'apprendista e  fanno
riferimento all'insieme di standard  formativi,  di  base  e  tecnico
professionali delineati dalle linee guida e relativi alle  figure  ed
ai profili di cui al comma 
    3. I percorsi formativi prevedono una  componente  di  formazione
strutturata  (interna  ed  esterna  all'impresa)  svolta  secondo  le
modalita' attuative di cui al presente regolamento ed una  componente
di formazione destrutturata svolta all'interno  dell'impresa  secondo
le modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva. 
    4. La formazione strutturata esterna all'impresa viene erogata da
soggetti formativi  accreditati  ai  sensi  della  vigente  normativa
regionale in materia  di  accreditamento  degli  enti  di  formazione
professionale ed individuati attraverso una  procedura  di  selezione
pubblica. 
    5.  I  soggetti  formativi  di  cui  al  comma  4   assumono   la
responsabilita' del percorso formativo e, a tal fine, collaborano con
le imprese coinvolte provvedendo anche alle seguenti attivita': 
      a)   bilancio   delle   competenze   in   ingresso    possedute
dall'apprendista ed eventuale riconoscimento dei crediti formativi; 
      b)  supporto   alla   predisposizione   del   piano   formativo
individuale dell'apprendista  secondo  le  modalita'  previste  dalla
contrattazione collettiva; 
      c)  supporto   alla   predisposizione   del   piano   formativo
individuale di dettaglio dell'apprendista; 
      d) supporto metodologico per la progettazione  e  la  gestione,
all'interno dell'impresa medesima, della  formazione  strutturata  di
cui all'art. 4 e della formazione non strutturata, tenuto  conto  per
quest'ultima di quanto previsto dalla contrattazione collettiva; 
      e) predisposizione delle schede  di  valutazione  relativamente
alla formazione svolta in impresa; 
      f) predisposizione delle prove di verifica intermedie e  finali
necessarie per la certificazione delle competenze dell'apprendista. 
    6. Ai fini dell'attivazione e della  realizzazione  dei  percorsi
formativi, le imprese  che  assumono  lavoratori  e  lavoratrici  con
contratto  di  apprendistato  di  cui  all'art.  3  del  testo  unico
collaborano con i soggetti formativi di cui al comma 4 provvedendo: 
      a) a segnalare in tempo utile, i nominativi  degli  apprendisti
assunti  per  la  predisposizione  dei   relativi   piani   formativi
individuali; 
      b) a predisporre con il supporto tecnico di cui al comma  5  il
piano  formativo  individuale  dell'apprendista  redatto  secondo  le
modalita' previste dalla contrattazione collettiva; 
      c) a predisporre con il supporto tecnico di cui al comma  5  il
piano formativo individuale di dettaglio dell'apprendista all'interno
del quale viene riportata  la  pianificazione  didattica  dell'intero
percorso formativo previsto; 
      d) ad individuare un tutor aziendale preposto al  coordinamento
delle  attivita'  formative  svolte  all'interno   dell'impresa,   al
raccordo con i soggetti formativi di cui al comma  4  in  particolare
per quanto riguarda la programmazione didattica e la  verifica  delle
competenze acquisite. 
 
                               Art. 4. 
 
 
        Durata e articolazione oraria dei percorsi formativi 
 
    1. La durata complessiva del percorso  formativo  viene  indicata
nel piano formativo individuale di dettaglio sulla base del  bilancio
delle   competenze   in   ingresso   possedute   dall'apprendista   e
dell'eventuale riconoscimento dei crediti formativi. 
    2.  La  durata  annuale  della  formazione  strutturata  prevista
all'interno di ciascun percorso formativo e' pari a: 
      a) cinquecento ore nel caso di apprendisti di eta' compresa fra
i quindici ed i diciotto anni non  compiuti  e  soggetti  al  diritto
dovere di istruzione e formazione professionale; 
      b) quattrocento ore nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti
di eta' compresa fra i diciotto ed i venticinque anni e non  soggetti
al diritto dovere di istruzione e formazione professionale. 
    3.  La  ripartizione  delle  ore  di  formazione  strutturata  da
erogarsi all'interno o all'esterno dell'impresa  e'  riportata  nella
tabella n. 1 dell'allegato A). 
    4. E' prevista  la  riduzione  oraria  annuale  della  formazione
strutturata nel caso di apprendisti  di  eta'  pari  o  superiore  ai
diciotto anni in possesso di competenze per le quali  possono  essere
riconosciuti  crediti  formativi.  Il   riconoscimento   di   crediti
formativi  in  ingresso  alla   luce   delle   competenze   possedute
dall'apprendista rispetto agli standard previsti dalle  linee  guida,
viene realizzato dai soggetti formativi accreditati di  cui  all'art.
3, comma 4, tenuto altresi' conto  che  la  durata  della  formazione
strutturata esterna all'azienda non puo' essere inferiore a  quaranta
ore annue. 
    5. Su  richiesta  dell'impresa  la  formazione  strutturata  puo'
essere svolta interamente presso i soggetti formativi accreditati  di
cui all'art. 3, comma 4. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                Tracciabilita' del percorso formativo 
 
    1. i percorsi formativi risultano  documentabili  e  verificabili
mediante l'utilizzo, nelle componente di formazione  strutturata,  di
un registro attestante lo svolgimento della formazione ed i contenuti
impartiti all'apprendista  e,  nella  componente  di  formazione  non
strutturata, attraverso la partecipazione dell'apprendista alle prove
di verifica intermedie previste dal piano formativo di  dettaglio  di
cui all'art. 7. 
 
                               Art. 6. 
 
 
              Certificazione delle competenze acquisite 
 
    1. I percorsi formativi prevedono l'organizzazione  di  prove  di
verifica intermedie delle competenze acquisite dall'apprendista e  si
concludono con un esame finale organizzato  secondo  quanto  previsto
dal Capo III del decreto legislativo n. 226/2005. 
    2. Sono  ammessi  all'esame  finale  gli  apprendisti  che  hanno
raggiunto gli obiettivi previsti dal piano formativo  individuale  di
dettaglio.  raggiungimento  degli  obiettivi   formativi   da   parte
dell'apprendista viene attestato dal tutore aziendale e dai  soggetti
formativi di cui all'art. 3, comma 4, e  si  traduce  in  un  credito
formativo complessivo determinato  in  un  punteggio  massimo  di  30
punti. Il punteggio  minimo  per  l'ammissione  all'esame  finale  e'
stabilito in 20 punti. 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Piano formativo individuale di dettaglio 
 
    1. Il piano formativo individuale  di  dettaglio  rappresenta  un
allegato del piano formativo individuale di cui all'art. 2 del  testo
unico  ed  e'  essere  sottoscritto  dall'impresa,   dall'apprendista
interessato e dai soggetti formativi di cui all'art. 3, comma 4. 
    2. Il piano formativo individuale  di  dettaglio  definisce,  con
riferimento  agli  standard  regionali  di  competenze  previsti  dal
documento linee guida: 
      a)  la  programmazione   didattica   del   percorso   formativo
dell'apprendista; 
      b) le unita' formative corrispondenti tenuto conto della durata
complessiva  del  percorso  stabilita  dal  bilancio   competenze   e
descritte in termini di risultato atteso, durata, contenuti minimi  e
note metodologiche; 
      c)  i  tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle  prove
intermedie tenuto conto dell'allegato C) della linee guida. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                    Finanziamento delle attivita' 
 
    1. La Regione finanzia la componente  di  formazione  strutturata
esterna all'impresa con un contributo pari  a  dodici  euro  e  venti
centesimi per ogni ora effettiva di formazione erogata 
    2. La Regione finanzia le attivita' previste dall'art.  3,  comma
6, lettere b), c) e d) con un contributo  forfetario  annuo  pari  al
costo di venti ore di formazione. 
    3.  L'ammontare  complessivo  delle  risorse  previste   per   la
realizzazione delle attivita' formative  e  di  quelle  previste  dal
dall'art. 3, comma 6, lettere b),  c)  e  d)  viene  evidenziato  nei
documenti di programmazione  annuale  della  Regione  in  materia  di
formazione professionale. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla data della sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia. 
    (Omissis).