Allegato 
 
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 28
  agosto 2006, n. 256 (Regolamento di attuazione degli interventi per
  lo sviluppo dell'intermodalita'). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento modifica il regolamento di  attuazione
degli interventi per lo  sviluppo  dell'intermodalita',  emanato  con
decreto del Presidente della Regione n. 28 agosto 2006, n. 256. 
    2. La modifica introdotta adegua l'art. 7 del regolamento di  cui
al comma  i,  in  relazione  alle  modalita'  di  rendicontazione  ed
erogazione dell'aiuto. 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifica all'art. 7 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              256/2006 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 256/2006, le parole: «al contributo complessivo  richiesto
su  base  annua»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «all'importo
richiesto in anticipazione maggiorato degli eventuali interessi». 
    2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 256/2006, e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Qualora il contributo superi l'importo di 1.000.000,00 di
euro e il servizio abbia durata  pluriennale,  il  beneficiario  puo'
richiedere che l'erogazione, in alternativa alle  modalita'  indicate
ai commi 1 e 2 del presente articolo  e  in  applicazione  di  quanto
previsto dall'art. 39 secondo comma della legge regionale n.  7/2000,
sia effettuata in via anticipata, in  misura  non  superiore  al  70%
dell'importo concesso, previa presentazione di apposita  fideiussione
bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma  da
erogare  maggiorata  degli   eventuali   interessi,   e   di   idonea
documentazione attestante l'effettivo avvio del servizio. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1.  Le  modalita'  di  erogazione  di  cui  all'art.  2   trovano
applicazione anche per i servizi intermodali gia' avviati  alla  data
di entrata in vigore  del  presente  regolamento  e  su  istanza  del
beneficiario da presentarsi entro,trenta giorni dalla medesima data. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo