Allegato 
 
Regolamento per la determinazione per  l'anno  2012  dei  criteri  di
  riparto e delle modalita' di utilizzo della quota di  cui  all'art.
  39, comma 2, della legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema
  integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei
  diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento  delle
  funzioni socioassistenziali, socioeducative  e  sociosanitarie  dei
  comuni 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di  interventi
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti  di  cittadinanza
sociale), determina per l'anno 2012  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzo della  quota  individuata  con  deliberazione  della  giunta
regionale  n.  578  del  13  aprile  2012  destinata  a  favorire  il
superamento  delle  disomogeneita'   territoriali   nell'offerta   di
servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono
tenuti a erogare prestazioni aggiuntive  rispetto  a  quelle  erogate
dalla generalita' dei  comuni,  nonche'  a  promuovere  e  realizzare
progetti  o  programmi  innovativi  e  sperimentali  sul   territorio
regionale. 
 
                               Art. 2. 
                             Destinatari 
 
    1.  Sono  destinatari  della  ripartizione  della  quota  di  cui
all'art. 1 i comuni singoli e gli enti gestori del  Servizio  sociale
dei comuni (SSC) di cui all'art. 18, comma 2, della  legge  regionale
n. 6/2006. 
 
                               Art. 3. 
                   Individuazione aree intervento 
 
    1. Per l'anno 2012 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai
comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive  rispetto  a
quelle erogate dalla generalita' dei comuni, con i fondi regionali si
sostengono i seguenti interventi: 
    a) prestazioni a favore  di  minori  stranieri  non  accompagnati
inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i
cui Stati di provenienza appartengono alla Comunita' europea; 
    b) sostegno alla gestione di strutture residenziali per anziani. 
    2. Per l'anno 2012  per  la  promozione  e  la  realizzazione  di
progetti o programmi innovativi e sperimentali e per il conseguimento
degli  obiettivi  regionali  previsti  nelle  «Linee  guida  per   la
predisposizione dei Piani di zona», di cui alla  deliberazione  della
giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012, si prevede  un  intervento
finalizzato a sostenere l'adeguamento tecnico  e  organizzativo,  ivi
comprese le spese  di  personale,  degli  uffici  tecnici  di  ambito
(uffici di piano). 
 
                               Art. 4. 
                   Criteri e modalita' di riparto 
 
    1. La quota di finanziamento,  destinata  per  l'anno  2012  alla
realizzazione  degli  interventi  di  cui  dell'art.  3,   e'   cosi'
suddivisa: 
      a) fino ad un massimo del 55 per cento per  gli  interventi  di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a) a favore di minori stranieri  non
accompagnati  inseriti  in  strutture,  da  ripartire  tra  i  comuni
richiedenti con le seguenti modalita': 
    1)  prioritariamente  si   tiene   conto   del   costo   relativo
all'accoglimento residenziale sostenuto dai  comuni  con  popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti; l'intervento regionale e' pari  al  100
per cento  delle  spese  dichiarate.  I  comuni  sono  autorizzati  a
dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di  novembre  e  dicembre
2011 per i minori il cui inserimento  in  strutture  residenziali  e'
avvenuto successivamente alla  data  dell'11  novembre  2011  termine
ultimo per  le  presentazioni  delle  domande  riferite  all'anno  in
questione; 
    2)  la  rimanente  disponibilita'   e'   ripartita   in   maniera
proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione  superiore  ai
15.000 abitanti fino ad un massimo  del  90  per  cento  delle  spese
dichiarate. I comuni sono autorizzati  a  dichiarare  anche  i  costi
sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2011 per i  minori  il  cui
inserimento in strutture  residenziali  e'  avvenuto  successivamente
alla data dell'11 novembre 2011 termine ultimo per  le  presentazioni
delle domande riferite all'anno in questione; 
    b) fino ad un massimo del 4 per cento per gli interventi  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b) per la continuita' della gestione  di
strutture residenziali per anziani precedentemente gestite  dall'ONPI
(Opera nazionale pensionati d'Italia) e  dall'ENLRP  (Ente  nazionale
lavoratori rimpatriati e profughi) e  gia'  sostenute  da  contributi
regionali ai sensi della legge regionale  22  dicembre  1980,  n.  70
(Attribuzione delle funzioni, dei beni e  del  personale  degli  enti
soppressi con l'art. 1-bis introdotto  nel  decreto-legge  18  agosto
1978, n. 481, con legge di conversione 21 ottobre  1978,  n.  641,  e
trasferiti alla regione) e della legge regionale 30 dicembre 1981, n.
95 (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e  nei  ruoli
organici dei comuni del personale di cui all'art. 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839).  In  relazione
alla graduale diminuzione degli  ospiti  provenienti  dagli  enti  su
indicati, la quota viene ripartita assegnando ai  comuni  gestori  di
tali strutture il 20 per cento in meno di quanto assegnato  nell'anno
2011 per le medesime finalita'; 
    c) fino a un massimo del 50 per cento per gli interventi indicati
all'art. 3, comma 2, per il conseguimento degli  obiettivi  regionali
previsti nelle «Linee guida  per  la  predisposizione  dei  Piani  di
zona», di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 458 del 22
marzo  2012,  finalizzato  a  sostenere   l'adeguamento   tecnico   e
organizzativo, ivi comprese  le  spese  di  personale,  degli  uffici
tecnici di ambito (uffici di piano). La ripartizione a  favore  degli
enti  gestori  del  servizio  sociale  dei   comuni   e'   effettuata
proporzionalmente sulla base  della  popolazione  residente  in  ogni
ambito distrettuale garantendo comunque ad ogni  ente  un  contributo
minimo pari a € 35.000,00. 
 
                               Art. 5. 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a) redatte secondo il modello di cui
all'allegato A,  sono  presentate  alla  Direzione  centrale  salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il  31  ottobre
2012. 
 
                               Art. 6. 
                           Rendicontazione 
 
    1. La rendicontazione e' effettuata ai sensi dell'art.  42  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),  nei
termini stabiliti nel decreto di concessione. 
 
                               Art. 7. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis).