Allegato Regolamento per la determinazione per l'anno 2012 dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l'anno 2012 i criteri e le modalita' di utilizzo della quota individuata con deliberazione della giunta regionale n. 578 del 13 aprile 2012 destinata a favorire il superamento delle disomogeneita' territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalita' dei comuni, nonche' a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. Art. 2. Destinatari 1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'art. 1 i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni (SSC) di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 6/2006. Art. 3. Individuazione aree intervento 1. Per l'anno 2012 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalita' dei comuni, con i fondi regionali si sostengono i seguenti interventi: a) prestazioni a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono alla Comunita' europea; b) sostegno alla gestione di strutture residenziali per anziani. 2. Per l'anno 2012 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali e per il conseguimento degli obiettivi regionali previsti nelle «Linee guida per la predisposizione dei Piani di zona», di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012, si prevede un intervento finalizzato a sostenere l'adeguamento tecnico e organizzativo, ivi comprese le spese di personale, degli uffici tecnici di ambito (uffici di piano). Art. 4. Criteri e modalita' di riparto 1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2012 alla realizzazione degli interventi di cui dell'art. 3, e' cosi' suddivisa: a) fino ad un massimo del 55 per cento per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, da ripartire tra i comuni richiedenti con le seguenti modalita': 1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; l'intervento regionale e' pari al 100 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2011 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali e' avvenuto successivamente alla data dell'11 novembre 2011 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione; 2) la rimanente disponibilita' e' ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2011 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali e' avvenuto successivamente alla data dell'11 novembre 2011 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione; b) fino ad un massimo del 4 per cento per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per la continuita' della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'ONPI (Opera nazionale pensionati d'Italia) e dall'ENLRP (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) e gia' sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 (Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli enti soppressi con l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, e trasferiti alla regione) e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839). In relazione alla graduale diminuzione degli ospiti provenienti dagli enti su indicati, la quota viene ripartita assegnando ai comuni gestori di tali strutture il 20 per cento in meno di quanto assegnato nell'anno 2011 per le medesime finalita'; c) fino a un massimo del 50 per cento per gli interventi indicati all'art. 3, comma 2, per il conseguimento degli obiettivi regionali previsti nelle «Linee guida per la predisposizione dei Piani di zona», di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012, finalizzato a sostenere l'adeguamento tecnico e organizzativo, ivi comprese le spese di personale, degli uffici tecnici di ambito (uffici di piano). La ripartizione a favore degli enti gestori del servizio sociale dei comuni e' effettuata proporzionalmente sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale garantendo comunque ad ogni ente un contributo minimo pari a € 35.000,00. Art. 5. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) redatte secondo il modello di cui all'allegato A, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il 31 ottobre 2012. Art. 6. Rendicontazione 1. La rendicontazione e' effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).