Art. 15 
 
                        Modifiche all'art. 19 
                 della legge regionale n. 1 del 2000 
 
    1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale
n. 1  del  2000  le  parole  «direttive  regionali  in  merito»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «linee  guida  approvate  dalla  Giunta
regionale».