Art. 15 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 1 del 2000 1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «direttive regionali in merito» sono sostituite dalle seguenti: «linee guida approvate dalla Giunta regionale».