Art. 19 
 
                      Sostituzione dell'art. 24 
                 della legge regionale n. 1 del 2000 
 
    1. L'art. 24 della legge regionale n. 1 del  2000  e'  sostituito
dal seguente: 
 
                              «Art. 24. 
           Compiti della Commissione tecnica distrettuale 
 
    1. La commissione di cui all'art. 23 ha i seguenti compiti: 
      a) esprime parere obbligatorio in relazione alle  richieste  di
autorizzazione al  funzionamento  e  di  accreditamento  dei  servizi
privati, nonche' parere vincolante in relazione all'accreditamento di
servizi pubblici; 
      b) svolge attivita' di consulenza a favore dei comuni  e  degli
altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie  e
di accreditamento dei servizi educativi. 
    2. Per l'espressione del parere in relazione  all'accreditamento,
la commissione e' costituita esclusivamente dal  Presidente  e  dalla
componente pedagogica, di cui all'art. 23, comma 3, lettere a) e  b),
e puo' essere  integrata  da  coordinatori  pedagogici  esterni  alla
commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.».