Art. 19 Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 1 del 2000 1. L'art. 24 della legge regionale n. 1 del 2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 24. Compiti della Commissione tecnica distrettuale 1. La commissione di cui all'art. 23 ha i seguenti compiti: a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonche' parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici; b) svolge attivita' di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi. 2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la commissione e' costituita esclusivamente dal Presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'art. 23, comma 3, lettere a) e b), e puo' essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.».