Art. 26 Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 1 del 2000 1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «Il Consiglio» sono sostituite dalle parole «L'Assemblea legislativa». 2. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 1 del 2000 e' sostituito dal seguente: «2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresi' il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'art. 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.».