Art. 26 
 
                        Modifiche all'art. 32 
                 della legge regionale n. 1 del 2000 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 1 del 2000 le
parole «Il  Consiglio»  sono  sostituite  dalle  parole  «L'Assemblea
legislativa». 
    2. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 1 del 2000 e'
sostituito dal seguente: «2. L'Assemblea legislativa regionale con la
stessa  direttiva  definisce  altresi'  il  rapporto   numerico   tra
personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari,  integrativi
e sperimentali di cui all'art. 3, in relazione  alle  caratteristiche
specifiche del servizio offerto.».