Art. 31 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione
(BURERT). 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
      Bologna, 22 giugno 2012 
 
                               ERRANI