Art. 5 
 
                        Modifiche all'art. 6 
                 della legge regionale n. 1 del 2000 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. Nei nidi  d'infanzia  e  nei  servizi  di  cui  all'art.  3
pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso e' aperto ai bambini  e
alle bambine fino ai tre anni di eta', senza  distinzione  di  sesso,
religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalita' straniera
o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento  dei
bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale  e
promuovono la multiculturalita'.». 
      2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1  del  2000
dopo le parole «ai servizi integrativi» sono inserite le seguenti: «e
sperimentali». 
      3. Al comma 2 bis dell'art. 6 della legge regionale  n.  1  del
2000 le parole «indicati  all'art.  70  della  legge  448/2001»  sono
sostituite dalle seguenti: «aziendali e interaziendali».