Art. 5 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000 e' sostituito dal seguente: «1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'art. 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso e' aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta', senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalita' straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalita'.». 2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole «ai servizi integrativi» sono inserite le seguenti: «e sperimentali». 3. Al comma 2 bis dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «indicati all'art. 70 della legge 448/2001» sono sostituite dalle seguenti: «aziendali e interaziendali».