(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                 Adige n. 27/I-II del 3 luglio 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica  della  legge  provinciale  17   dicembre   1998,   n.   13,
           "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 22-bis della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma: 
    «1-bis. Nei limiti della disponibilita' delle case albergo alcuni
miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di persone
che  devono  assistere  minori  per  l'intera  durata  della  degenza
ospedaliera.». 
    2. Il  comma  6-bis  dell'art.  55  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «6-bis. Se il richiedente  s'impegna  ad  accogliere  stabilmente
nella propria abitazione fratelli e sorelle con una diminuzione della
capacita' lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se,  ai  sensi
dell'art. 41, comma 3-bis, nella famiglia del  richiedente  vive  una
persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei  mutui  di
cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 10.000,00  euro  per  ogni
ulteriore persona. Il menzionato impegno e'  inserito  nel  documento
con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all'art. 62.». 
    3. L'art. 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 60 (Aumento dell'agevolazione edilizia  per  interventi  di
risparmio energetico). - 1. La Giunta provinciale puo'  aumentare  le
misure di agevolazione, al fine di promuovere il miglioramento  delle
prestazioni  energetiche  degli   edifici,   l'impiego   di   energie
rinnovabili e la riqualificazione energetica.». 
    4. Dopo l'art. 62-bis della legge provinciale 17  dicembre  1998,
n. 13, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 62-ter  (Istituzione  dell'Agenzia  per  la  vigilanza  sul
rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia
abitativa agevolata). - 1. Al fine di assicurare la  correttezza,  la
trasparenza e l'efficienza della  vigilanza  sull'edilizia  abitativa
agevolata e' istituita l'Agenzia per la vigilanza sul rispetto  delle
prescrizioni relative  al  vincolo  sociale  dell'edilizia  abitativa
agevolata, di seguito denominata Agenzia. Essa e' insediata presso la
Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. 
    2. L'Agenzia, anche in virtu' di convenzioni con la  Ripartizione
provinciale  Edilizia   abitativa,   assume,   nel   rispetto   delle
disposizioni in materia, la funzione di Stazione unica  di  vigilanza
con il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo  sociale  e
di adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni  in  materia,
come disporre la revoca e la riduzione dell'agevolazione,  richiedere
la  restituzione  degli  importi,  diffidare  alla  restituzione   in
pristino,  irrogare  le  sanzioni  pecuniarie  ed  amministrative   e
rilasciare le autorizzazioni in  sanatoria.  Inoltre,  sussistendo  i
presupposti menzionati al comma 5, l'Agenzia esercita le funzioni ivi
previste. 
    3.  L'Agenzia  e'  un  ente  strumentale  della   Provincia   con
personalita' giuridica di diritto pubblico,  dotato  di  autonomia  e
piena   indipendenza   funzionale,   organizzativa,   amministrativa,
contabile e patrimoniale, che opera secondo  criteri  di  efficienza,
economicita' ed efficacia. 
    4. La Giunta provinciale  espleta  funzioni  di  indirizzo  e  di
controllo nei confronti dell'Agenzia, approva lo statuto della stessa
e  lo  schema  di  convenzione  che  disciplina  i  rapporti  tra  le
ripartizioni provinciali ed Agenzia nonche' la natura, l'oggetto e le
modalita' di svolgimento dell'attivita' e dei servizi. 
    5. I comuni competenti per la vigilanza sul rispetto del  vincolo
dell'edilizia   convenzionata   possono   ricorrere    al    servizio
dell'Agenzia   per   l'accertamento   e   la   contestazione    delle
contravvenzioni  al  vincolo  dell'edilizia   convenzionata   e   per
l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste  dalle  disposizioni
in materia. La  natura,  l'oggetto  e  le  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita' e dei servizi,  nonche'  il  rimborso  delle  spese  a
carico dei comuni sono disciplinati da  apposite  convenzioni  che  i
comuni  stipuleranno  con  l'Agenzia,  utilizzando   lo   schema   di
convenzione approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale
stabilisce anche i criteri per la determinazione del  rimborso  delle
spese. 
    6.  Ferme  restando  le  competenze  e  le  responsabilita'   del
responsabile del  procedimento  presso  le  singole  amministrazioni,
l'Agenzia espleta, in via esclusiva, attivita' di interesse  generale
e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5,  operando
per conto, o in nome e per conto, degli stessi. 
    7.  L'Agenzia,  conformemente  alle  convenzioni,  riceve   dalle
ripartizioni provinciali e  dai  comuni  tutti  i  dati  e  tutte  le
informazioni necessari allo svolgimento del servizio e 
      a) collabora con funzioni consultive con dette  amministrazioni
impegnate nell'assolvimento degli obblighi di vigilanza previsti  per
legge; 
      b) cura gli adempimenti dei compiti  di  vigilanza  di  cui  al
comma 2 in  tutte  le  sue  fasi,  provvede  alla  riscossione  delle
sanzioni pecuniarie ed amministrative e cura gli adempimenti relativi
ad un eventuale contenzioso. 
    8. L'Agenzia opera con personale provinciale,  con  personale  di
amministrazioni locali, in posizione di  comando  o  fuori  ruolo,  o
mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti  delle
disponibilita' di bilancio, l'Agenzia puo' avvalersi,  per  tematiche
di particolare complessita' o  specifiche  difficolta'  tecniche,  di
esperti di elevata professionalita'.». 
    5. Dopo il comma  2  dell'art.  69  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
    «3.  Qualora  l'agevolazione  edilizia  provinciale   sia   stata
concessa a coniugi comproprietari dell'abitazione agevolata, in  caso
di  morte  di  un  coniuge,  l'agevolazione  edilizia   puo'   essere
trascritta a favore del coniuge superstite, anche se questi  non  sia
in  possesso  dei  requisiti  generali  per   essere   ammesso   alle
agevolazioni  edilizie  provinciali,   purche'   occupi   stabilmente
l'abitazione. In caso contrario trovano applicazione le  disposizioni
del comma 1.». 
    6. Dopo l'art. 78 della legge provinciale 17  dicembre  1998,  n.
13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art.  78-bis  (Atto  unilaterale  d'obbligo).  -  1.  Gli   atti
unilaterali  d'obbligo  di  cui  al  presente  capo  possono   essere
autenticati dal direttore  della  Ripartizione  provinciale  Edilizia
abitativa.». 
    7. Dopo il comma 7-bis dell'art. 82 della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma: 
    «7-ter.  La  Giunta  provinciale  nell'ambito  dei  programmi  di
costruzione, anche gia' approvati, puo' prevedere che  l'assegnazione
delle aree di edilizia abitativa agevolata possa  essere  effettuata,
in deroga a quanto stabilito nel comma 5, numero 1), anche  a  favore
di richiedenti residenti  in  un  comune  confinante.  E'  necessario
l'assenso dei comuni interessati.». 
    8. L'art. 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 89 (Finanziamento di lavori per l'apprestamento di zone  di
espansione). - 1. Se per l'apprestamento di una zona di espansione e'
necessario eseguire, oltre alle opere di urbanizzazione  primaria  di
cui all'art. 65, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997,  n.
13, anche lavori di sicurezza geotecnica e lavori di  spostamento  di
condutture di servizi esistenti, queste opere possono essere  ammesse
alle  agevolazioni  per   l'urbanizzazione   delle   aree   destinate
all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'art. 87 della presente
legge. 
    2. La necessita' dei lavori di cui al comma 1 deve  risultare  da
un parere geologico  o  dal  piano  d'attuazione.  L'agevolazione  e'
ammissibile solamente se per gli assegnatari l'onere complessivo  per
l'acquisto, l'apprestamento e l'urbanizzazione primaria  del  terreno
edificabile  supera  il  20  per  cento  del  costo  di   costruzione
convenzionale della cubatura ammissibile nella zona.». 
    9. Il comma 8 dell'art. 91, della legge provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi sostituito: 
    «8. Il sussidio casa non puo' superare 6.000,00 euro  all'anno  a
famiglia. I contributi d'importo inferiore a 50,00 euro  mensili  non
sono liquidati. Il sussidio casa e' concesso nei limiti delle risorse
finanziarie annualmente disponibili. In casi particolari, debitamente
motivati, la Giunta provinciale puo' modificare tali importi.». 
    10. Il comma 2 dell'art. 101 della legge provinciale 17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi sostituito: 
    «2. Nell'assegnare le abitazioni il  presidente  dell'IPES  tiene
conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della  consistenza
numerica  delle  famiglie  dei  richiedenti   ammessi.   La   mancata
accettazione  da  parte  di  un  richiedente  di  un'abitazione   con
caratteristiche adeguate comporta  per  lo  stesso  la  cancellazione
dalla graduatoria e la preclusione, per otto anni, alla presentazione
di domanda di assegnazione di un'abitazione in locazione.».