Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il sussidio  casa  di  cui  al
capo 10 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e'  concesso
a titolari di contratti di locazione che  prima  di  tale  data  gia'
percepivano il contributo per lo stesso alloggio. Il sussidio casa e'
concesso fino alla prima scadenza naturale del contratto  e  comunque
non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. 
    2. A partire dal  1°  gennaio  2013  le  nuove  domande  che  non
rientrano nelle diposizioni transitorie  di  cui  al  comma  1  vanno
presentate ai distretti sociali. La Giunta  provinciale  definisce  i
requisiti che costituiscono la base per il calcolo del contributo. 
    3.  I  limiti  fissati  dall'art.  91,  comma  8,   della   legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  si
applicano alle nuove domande di  sussidio  casa  presentate  dopo  60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali  limiti  non
si applicano alle domande di proroga della concessione di  contributo
al canone di locazione fino alla prima scadenza naturale del relativo
contratto di locazione.