Art. 3 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
    1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente  legge  si
provvede con le autorizzazioni di spesa  gia'  disposte  in  bilancio
sull'unita'  previsionale  di  base  08200  a  carico  dell'esercizio
finanziario 2012. 
    2. La spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari  e'
stabilita con la legge finanziaria annuale. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
      Bolzano, 13 giugno 2012 
 
                             DURNWALDER