Art. 3 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa gia' disposte in bilancio sull'unita' previsionale di base 08200 a carico dell'esercizio finanziario 2012. 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con la legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 13 giugno 2012 DURNWALDER