(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 38 dell'11 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUGNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 22/1988 1. All'art. 3 della legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «11-bis. Al fine di evitare che la raccolta produca il danneggiamento e l'estinzione delle tartufaie, causando danni irreparabili al patrimonio ambientale, i Comuni e le Unioni di Comuni, fermo restando i principi e i limiti stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla presente legge, possono approvare apposito regolamento, con relativa zonizzazione, per disciplinare la raccolta dei tartufi anche per le aree, seppure non soggette ad uso civico, di particolare valore ambientale e per quelle interessate da tartufaie naturali di pregio. A tal fine, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta apposite linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali e disciplina altresi' il riconoscimento in ambito regionale delle Associazioni di tartuficoltori.».