(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 38 dell'11 luglio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUGNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 22/1988 
 
    1. All'art. 3 della legge  regionale  16  febbraio  1988,  n.  22
(Norme per la raccolta, coltivazione  e  commercio  dei  tartufi)  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «11-bis.  Al  fine  di  evitare  che  la  raccolta   produca   il
danneggiamento  e  l'estinzione  delle  tartufaie,   causando   danni
irreparabili al patrimonio  ambientale,  i  Comuni  e  le  Unioni  di
Comuni, fermo restando i principi e i limiti stabiliti dalla legge 16
dicembre 1985, n. 752  (Normativa  quadro  in  materia  di  raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o  conservati  destinati
al consumo)  e  dalla  presente  legge,  possono  approvare  apposito
regolamento, con relativa zonizzazione, per disciplinare la  raccolta
dei tartufi anche per le aree, seppure non soggette ad uso civico, di
particolare valore ambientale e per quelle interessate  da  tartufaie
naturali di pregio. A tal fine, entro il 30 settembre 2012, la Giunta
regionale,  sentita  la  competente  Commissione  consiliare,  adotta
apposite linee guida per la predisposizione dei regolamenti  comunali
e disciplina altresi' il riconoscimento  in  ambito  regionale  delle
Associazioni di tartuficoltori.».