Art. 3 Integrazione all'art. 16 della legge regionale n. 22/1988 1. Dopo il punto 12 della lettera b) dell'art. 16 (Sanzioni) della legge regionale n. 22/1988 e' inserito il seguente: «12-bis. esercita la lavorazione del terreno con lo zappetto in qualsiasi periodo dell'anno;».