Art. 3 
 
      Integrazione all'art. 16 della legge regionale n. 22/1988 
 
    1. Dopo il punto 12 della  lettera  b)  dell'art.  16  (Sanzioni)
della legge regionale n. 22/1988 e' inserito  il  seguente:  «12-bis.
esercita la lavorazione del terreno  con  lo  zappetto  in  qualsiasi
periodo dell'anno;».