Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
      L'Aquila, 3 luglio 2012 
 
                               CHIODI 
 
(Omissis).