Art. 10 
 
                           Centri sollievo 
 
    1. I centri sollievo accolgono in forma residenziale, per periodi
temporanei, persone affette da malattia di  Alzheimer-Perusini  o  da
altre  forme  di  demenza  normalmente  assistite  a  domicilio,  per
sollevare  la  famiglia  dall'attivita'   di   assistenza   e   cura,
garantendo,  al  contempo,  la  continuita'  dell'assistenza  e   del
trattamento riabilitativo. 
    2. I centri sollievo possono essere istituiti  anche  all'interno
delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), in base alle  esigenze
logistiche ed organizzative del territorio di riferimento.