Art. 10 Centri sollievo 1. I centri sollievo accolgono in forma residenziale, per periodi temporanei, persone affette da malattia di Alzheimer-Perusini o da altre forme di demenza normalmente assistite a domicilio, per sollevare la famiglia dall'attivita' di assistenza e cura, garantendo, al contempo, la continuita' dell'assistenza e del trattamento riabilitativo. 2. I centri sollievo possono essere istituiti anche all'interno delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), in base alle esigenze logistiche ed organizzative del territorio di riferimento.