Art. 14 
 
         Sostegno alle famiglie per l'assistenza domiciliare 
 
    1. Al fine di migliorare il benessere psicofisico e di  stimolare
la socialita' dei malati di Alzheimer-Perusini o di  altre  forme  di
demenza, favorendo altresi' una migliore qualita' della vita dei loro
familiari, la Regione concede contributi alle famiglie dei malati per
provvedere alla loro assistenza a  livello  domiciliare,  secondo  un
piano preventivamente concordato con un centro  territoriale  esperti
per le demenze. 
    2. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in
materia di  sanita'  e  politiche  sociali,  sentita  la  commissione
consiliare permanente competente in materia di sanita',  con  propria
deliberazione, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione
dei contributi di cui al comma 1 e per la verifica del loro  corretto
utilizzo, tenendo conto della condizione  economico-patrimoniale  del
nucleo familiare del malato. 
    3. La Regione, sostiene, anche  attraverso  l'utilizzo  di  fondi
comunitari, lo sviluppo  di  progetti  di  ricerca  per  la  diagnosi
precoce della malattia di  AlzheimerPerusini,  nonche'  programmi  di
interventi riabilitativo-assistenziali innovativi.