Art. 14 Sostegno alle famiglie per l'assistenza domiciliare 1. Al fine di migliorare il benessere psicofisico e di stimolare la socialita' dei malati di Alzheimer-Perusini o di altre forme di demenza, favorendo altresi' una migliore qualita' della vita dei loro familiari, la Regione concede contributi alle famiglie dei malati per provvedere alla loro assistenza a livello domiciliare, secondo un piano preventivamente concordato con un centro territoriale esperti per le demenze. 2. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di sanita' e politiche sociali, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanita', con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e per la verifica del loro corretto utilizzo, tenendo conto della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del malato. 3. La Regione, sostiene, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari, lo sviluppo di progetti di ricerca per la diagnosi precoce della malattia di AlzheimerPerusini, nonche' programmi di interventi riabilitativo-assistenziali innovativi.