Art. 15 Sostegno alle associazioni di volontariato 1. La Regione incentiva e sostiene le attivita' e le iniziative delle associazioni di volontariato, con particolare riguardo per quelle rappresentative dei familiari dei malati di Alzheimer-Perusini e di altre forme di demenza, attraverso l'erogazione di contributi concessi direttamente alle associazioni per la realizzazione dei progetti, delle attivita' e delle iniziative previste dall'art. 2, comma 1, lettera g). 2. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di sanita' e politiche sociali, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanita', con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi di cui al comma 1.