Art. 15 
 
             Sostegno alle associazioni di volontariato 
 
    1. La Regione incentiva e sostiene le attivita' e  le  iniziative
delle associazioni di  volontariato,  con  particolare  riguardo  per
quelle rappresentative dei familiari dei malati di Alzheimer-Perusini
e di altre forme di demenza, attraverso  l'erogazione  di  contributi
concessi direttamente alle  associazioni  per  la  realizzazione  dei
progetti, delle attivita' e delle iniziative  previste  dall'art.  2,
comma 1, lettera g). 
    2. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in
materia di  sanita'  e  politiche  sociali,  sentita  la  commissione
consiliare permanente competente in materia di sanita',  con  propria
deliberazione,  stabilisce  i  criteri  e   le   modalita'   per   la
presentazione delle domande e per la concessione  dei  contributi  di
cui al comma 1.