Art. 18 Programma annuale 1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di sanita' e politiche sociali, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanita', con propria deliberazione, adotta annualmente il programma regionale per la cura e l'assistenza dei malati di Alzheimer-Perusini o altre forme di demenza. 2. Il programma di cui al comma 1 definisce le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nonche' la ripartizione delle relative risorse per tipologia di intervento ed ambito territoriale, tenuto conto dei piani di zona di cui all'art. 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.