Art. 18 
 
                          Programma annuale 
 
    1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in
materia di  sanita'  e  politiche  sociali,  sentita  la  commissione
consiliare permanente competente in materia di sanita',  con  propria
deliberazione, adotta annualmente il programma regionale per la  cura
e l'assistenza dei malati di  Alzheimer-Perusini  o  altre  forme  di
demenza. 
    2. Il programma di cui al  comma  1  definisce  le  modalita'  di
attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nonche'  la
ripartizione delle relative risorse per tipologia  di  intervento  ed
ambito territoriale, tenuto conto dei piani di zona di  cui  all'art.
51  della  legge  regionale  9  settembre  1996,  n.  38   (Riordino,
programmazione  e   gestione   degli   interventi   e   dei   servizi
socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.