Art. 2 Rete dei servizi 1. La rete dei servizi di cui all'art. 1 e' articolata sulla base dei seguenti principi: a) riconoscimento della centralita' del paziente, della sua famiglia e della domiciliarita' come luogo elettivo di cura, anche attraverso programmi di assistenza dedicata e di formazione periodica alla famiglia; b) valutazione e diagnosi precoce dei pazienti con disturbi cognitivo comportamentali; c) definizione del programma terapeutico-riabilitativo ed assistenziale del paziente e monitoraggio costante dell'evoluzione della patologia; d) integrazione e coordinamento fra assistenza ospedaliera e territoriale; e) potenziamento dell'assistenza domiciliare e sviluppo dell'offerta diversificata delle prestazioni delle strutture di ricovero extraospedaliere, residenziali e semiresidenziali; f) sostegno, anche economico, alle famiglie dei malati per favorire gli interventi di assistenza domiciliare; g) promozione, valorizzazione e sostegno economico delle associazioni di volontariato per la realizzazione di progetti, attivita' ed iniziative rivolte alla lotta contro la malattia di Alzheimer-Perusini e le altre forme di demenza e all'assistenza del malato e della sua famiglia; h) formazione e aggiornamento del personale sanitario e socio-sanitario operante in strutture pubbliche e private convenzionate, volti a garantire la tutela della dignita' del malato e il migliore soddisfacimento dei suoi-bisogni; i) promozione e sostegno allo sviluppo di progetti di ricerca clinica relativi alla malattia di Alzheimer-Perusini e alle altre forme di demenza.