Art. 2 
 
                          Rete dei servizi 
 
    1. La rete dei servizi di cui all'art. 1 e' articolata sulla base
dei seguenti principi: 
      a) riconoscimento della centralita'  del  paziente,  della  sua
famiglia e della domiciliarita' come luogo elettivo  di  cura,  anche
attraverso programmi di assistenza dedicata e di formazione periodica
alla famiglia; 
      b) valutazione e diagnosi precoce  dei  pazienti  con  disturbi
cognitivo comportamentali; 
      c)  definizione  del  programma  terapeutico-riabilitativo   ed
assistenziale del paziente e  monitoraggio  costante  dell'evoluzione
della patologia; 
      d) integrazione e coordinamento fra  assistenza  ospedaliera  e
territoriale; 
      e)  potenziamento  dell'assistenza   domiciliare   e   sviluppo
dell'offerta  diversificata  delle  prestazioni  delle  strutture  di
ricovero extraospedaliere, residenziali e semiresidenziali; 
      f) sostegno, anche economico,  alle  famiglie  dei  malati  per
favorire gli interventi di assistenza domiciliare; 
      g)  promozione,  valorizzazione  e  sostegno  economico   delle
associazioni  di  volontariato  per  la  realizzazione  di  progetti,
attivita' ed iniziative rivolte alla  lotta  contro  la  malattia  di
Alzheimer-Perusini e le altre forme di demenza e  all'assistenza  del
malato e della sua famiglia; 
      h)  formazione  e  aggiornamento  del  personale  sanitario   e
socio-sanitario   operante   in   strutture   pubbliche   e   private
convenzionate, volti a garantire la tutela della dignita' del  malato
e il migliore soddisfacimento dei suoi-bisogni; 
      i) promozione e sostegno allo sviluppo di progetti  di  ricerca
clinica relativi alla malattia di  Alzheimer-Perusini  e  alle  altre
forme di demenza.