Art. 21 Disposizioni transitorie e finali 1. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione secondo i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal commissario ad acta nell'esercizio delle proprie attribuzioni. 2. Nei casi di cui al comma 1, al fine di consentire il corretto esercizio delle rispettive attribuzioni, la Giunta regionale trasmette preventivamente gli atti che intende adottare al commissario ad acta. 3. Contestualmente alla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale incarica l'ASP di redigere una relazione sullo stato dei servizi sociosanitari erogati relativamente alla patologia dell'Alzheimer-Perusini.