Art. 21 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Fino al termine del regime commissariale per  la  prosecuzione
del piano di  rientro  dai  disavanzi  del  settore  sanitario  della
Regione secondo i programmi operativi di cui all'art.  2,  comma  88,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi  previsti  dalla
presente legge sono realizzati in quanto  compatibili  con  gli  atti
adottati  dal  commissario  ad  acta  nell'esercizio  delle   proprie
attribuzioni. 
    2. Nei casi di cui al comma 1, al fine di consentire il  corretto
esercizio  delle  rispettive  attribuzioni,   la   Giunta   regionale
trasmette  preventivamente  gli  atti   che   intende   adottare   al
commissario ad acta. 
    3. Contestualmente alla data di entrata in vigore della  presente
legge la Giunta regionale incarica l'ASP di  redigere  una  relazione
sullo stato dei  servizi  sociosanitari  erogati  relativamente  alla
patologia dell'Alzheimer-Perusini.