Art. 3 
 
                Articolazione della rete dei servizi 
 
    1. La rete dei servizi di cui all'art.  1  fornisce  l'erogazione
integrata dei servizi sociali e sanitari attraverso: 
      a) i centri territoriali esperti per le demenze; 
      b) i centri diagnostici specialistici per le demenze; 
      c) i centri diurni; 
      d) i centri sollievo; 
      e) i reparti di degenza Alzheimer-Perusini extraospedalieri; 
      f) i nuclei Alzheimer-Perusini; 
      g) l'assistenza domiciliare sociale e sanitaria. 
    2. All'interno di ciascuna  Azienda  sanitaria  locale  (ASL)  e'
istituito un punto unico  di  accesso  alla  rete  dei  servizi,  che
assicuri la presa in carico globale del paziente e della sua famiglia
e la continuita' delle cure. 
    3. All'interno di ogni distretto di ciascuna ASL  opera  un  care
manager che, in collaborazione con i medici di  medicina  generale  e
con  i  centri  esperti  per  le  demenze,  orienta  e  coordina  gli
interventi del piano assistenziale individuale per tutto il  percorso
terapeutico del paziente  e  contemporaneamente  viene  designato  il
responsabile della presa in carico. 
    4. Le strutture della rete dei servizi sono dotate  di  personale
esperto  nel  trattamento  di  malattie  neurodegenerative  o  legate
all'avanzare dell'eta'. 
    5. La Giunta regionale, sentita  l'Agenzia  di  sanita'  pubblica
(ASP),  previo  parere  della   commissione   consiliare   permanente
competente in materia di sanita', definisce i criteri organizzativi e
assistenziali e gli standard strutturali minimi per l'erogazione  dei
servizi di cui al comma 1.