Art. 3 Articolazione della rete dei servizi 1. La rete dei servizi di cui all'art. 1 fornisce l'erogazione integrata dei servizi sociali e sanitari attraverso: a) i centri territoriali esperti per le demenze; b) i centri diagnostici specialistici per le demenze; c) i centri diurni; d) i centri sollievo; e) i reparti di degenza Alzheimer-Perusini extraospedalieri; f) i nuclei Alzheimer-Perusini; g) l'assistenza domiciliare sociale e sanitaria. 2. All'interno di ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) e' istituito un punto unico di accesso alla rete dei servizi, che assicuri la presa in carico globale del paziente e della sua famiglia e la continuita' delle cure. 3. All'interno di ogni distretto di ciascuna ASL opera un care manager che, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i centri esperti per le demenze, orienta e coordina gli interventi del piano assistenziale individuale per tutto il percorso terapeutico del paziente e contemporaneamente viene designato il responsabile della presa in carico. 4. Le strutture della rete dei servizi sono dotate di personale esperto nel trattamento di malattie neurodegenerative o legate all'avanzare dell'eta'. 5. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia di sanita' pubblica (ASP), previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanita', definisce i criteri organizzativi e assistenziali e gli standard strutturali minimi per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1.