Art. 4 Responsabile della presa in carico 1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le organizzazioni sindacali e la commissione consiliare competente per materia definisce con proprio regolamento le funzioni e le modalita' di lavoro del responsabile della presa in carico di cui al comma 3 dell'art. 3, in particolare secondo i seguenti obiettivi: a) assicurare alla persona la rappresentanza informata rispetto al complesso delle opportunita' terapeutiche, assistenziali e di sostegno al reinserimento di cui puo' usufruire e tra le quali puo' scegliere; b) organizzare alla persona la fruizione dei trattamenti ulteriori necessari, medici, riabilitativi, diagnostici, assistenziali e/o sociali e degli interventi necessari presso le strutture e gli operatori accreditati, coordinando le equipe predisposte eventualmente allo scopo; c) curare, in caso di bisogno, il reinserimento della persona nelle attivita' normali compatibili con il suo stato di salute e con la sua autonomia, con l'ausilio, se necessario, dei servizi sociali; d) predisporre, per ciascuna persona presa in carico, una scheda riepilogativa contenente il progetto di continuita' assistenziale e le attivita' di cui al presente comma.