Art. 4 
 
                 Responsabile della presa in carico 
 
    1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sentite le organizzazioni sindacali  e
la  commissione  consiliare  competente  per  materia  definisce  con
proprio  regolamento  le  funzioni  e  le  modalita'  di  lavoro  del
responsabile della presa in carico di cui al comma 3 dell'art. 3,  in
particolare secondo i seguenti obiettivi: 
      a) assicurare alla persona la rappresentanza informata rispetto
al complesso delle  opportunita'  terapeutiche,  assistenziali  e  di
sostegno al reinserimento di cui puo' usufruire e tra le  quali  puo'
scegliere; 
      b)  organizzare  alla  persona  la  fruizione  dei  trattamenti
ulteriori    necessari,    medici,    riabilitativi,     diagnostici,
assistenziali e/o sociali e  degli  interventi  necessari  presso  le
strutture  e  gli  operatori  accreditati,  coordinando   le   equipe
predisposte eventualmente allo scopo; 
      c) curare, in caso di bisogno, il reinserimento  della  persona
nelle attivita' normali compatibili con il suo stato di salute e  con
la sua autonomia, con l'ausilio, se necessario, dei servizi sociali; 
      d) predisporre, per  ciascuna  persona  presa  in  carico,  una
scheda  riepilogativa   contenente   il   progetto   di   continuita'
assistenziale e le attivita' di cui al presente comma.