Art. 5 Compiti dell'Agenzia di sanita' pubblica 1. L'ASP, in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanita' - Agenzia di sanita' pubblica della Regione Lazio «ASP») e successive modifiche provvede a: a) definire le linee guida per l'accesso dei pazienti alle diverse forme di assistenza previste dalla presente legge; b) censire annualmente i servizi presenti sul territorio; c) coordinare il monitoraggio epidemiologico; d) proporre alla Giunta regionale le azioni e gli interventi necessari per renderne piu' adeguati ed omogenei i requisiti strutturali ed organizzativi; e) curare la realizzazione di progetti di prevenzione e di sperimentazione di nuovi modelli di diagnosi e cura; f) organizzare, in collaborazione con i servizi territoriali, eventi informativi e formativi sulla malattia di Alzheimer-Perusini e le altre forme di demenza, al fine di sensibilizzare le azioni di prevenzione da parte dei cittadini e facilitare la diagnosi precoce e tempestiva.