Art. 5 
 
              Compiti dell'Agenzia di sanita' pubblica 
 
    1. L'ASP, in conformita' a quanto previsto dalla legge  regionale
1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanita'  -  Agenzia  di
sanita' pubblica della Regione Lazio «ASP»)  e  successive  modifiche
provvede a: 
      a) definire le linee guida  per  l'accesso  dei  pazienti  alle
diverse forme di assistenza previste dalla presente legge; 
      b) censire annualmente i servizi presenti sul territorio; 
      c) coordinare il monitoraggio epidemiologico; 
      d) proporre alla Giunta regionale le azioni  e  gli  interventi
necessari  per  renderne  piu'  adeguati  ed  omogenei  i   requisiti
strutturali ed organizzativi; 
      e) curare la realizzazione di  progetti  di  prevenzione  e  di
sperimentazione di nuovi modelli di diagnosi e cura; 
      f) organizzare, in collaborazione con i  servizi  territoriali,
eventi informativi e formativi sulla malattia di Alzheimer-Perusini e
le altre forme di demenza, al fine di  sensibilizzare  le  azioni  di
prevenzione da parte dei cittadini e facilitare la diagnosi precoce e
tempestiva.