Art. 6 Comitato scientifico 1. L'ASP esercita i compiti previsti dalla presente legge sulla base delle valutazioni tecniche del comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge regionale n. 16/1999. 2. Per la formulazione delle valutazioni di cui al comma 1, il comitato scientifico e' integrato da almeno tre e massimo cinque esperti. 3. Il Presidente della Regione, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di sanita', nomina gli esperti di cui al comma 2, scegliendoli tra persone di comprovata competenza ed esperienza pluriennale nella cura, nell'assistenza e, preferenzialmente, nella gestione integrata dei malati di Alzheimer-Perusini o di altre forme di demenza.