Art. 6 
 
                        Comitato scientifico 
 
    1. L'ASP esercita i compiti previsti dalla presente  legge  sulla
base delle valutazioni  tecniche  del  comitato  scientifico  di  cui
all'art. 11 della legge regionale n. 16/1999. 
    2. Per la formulazione delle valutazioni di cui al  comma  1,  il
comitato scientifico e' integrato da  almeno  tre  e  massimo  cinque
esperti. 
    3.  Il  Presidente  della  Regione,  acquisito  il  parere  della
commissione consiliare competente in materia di sanita',  nomina  gli
esperti di cui al comma 2, scegliendoli  tra  persone  di  comprovata
competenza ed esperienza pluriennale nella cura,  nell'assistenza  e,
preferenzialmente,   nella   gestione   integrata   dei   malati   di
Alzheimer-Perusini o di altre forme di demenza.