Art. 7 
 
             Centri territoriali esperti per le demenze 
 
    1. I centri territoriali esperti per le  demenze  sono  istituiti
all'interno di ciascuna ASL al fine di garantire la presa  in  carico
globale dei pazienti affetti da AlzheimerPerusini o da altre forme di
demenza. 
    2. I centri territoriali esperti per le demenze provvedono: 
      a) all'accertamento della diagnosi; 
      b) al trattamento farmacologico; 
      c) al trattamento non farmacologico; 
      d)  al  supporto  informativo,  formativo  e  psicologico   dei
familiari,  concernente  gli  aspetti   assistenziali,   sanitari   e
giuridici relativi alla malattia; 
      e)   alla   verifica   dell'appropriatezza   delle    cure    e
dell'assistenza  socio-sanitaria  fornite  dagli  operatori   o   dai
familiari. 
    3. I  centri  territoriali  esperti  per  le  demenze  realizzano
progetti assistenziali individualizzati (PAI) per i pazienti  affetti
da   demenza   e   per   le   loro   famiglie,   attraverso    equipe
multiprofessionali composte da personale con specifica competenza nel
campo delle demenze, tra cui devono essere presenti: 
      a) un  medico  specialista  in  geriatria,  in  neurologia,  in
psichiatra esperto nel campo delle demenze; 
      b) uno psicologo; 
      c) un terapista della riabilitazione motoria; 
      d) un terapista occupazionale; 
      e) un logopedista; 
      f) un assistente sociale; 
      g) un infermiere professionale. 
    4. Le equipe multiprofessionali di cui  al  comma  3  valutano  e
monitorano l'andamento della malattia anche nei pazienti assistiti  a
domicilio,   accompagnandoli   nei   vari   settings   assistenziali,
attraverso percorsi preferenziali e in funzione dell'evoluzione della
malattia. 
    5. I centri  territoriali  esperti  per  le  demenze  operano  in
collegamento con il medico di medicina generale di riferimento  della
persona affetta da demenza.