Art. 7 Centri territoriali esperti per le demenze 1. I centri territoriali esperti per le demenze sono istituiti all'interno di ciascuna ASL al fine di garantire la presa in carico globale dei pazienti affetti da AlzheimerPerusini o da altre forme di demenza. 2. I centri territoriali esperti per le demenze provvedono: a) all'accertamento della diagnosi; b) al trattamento farmacologico; c) al trattamento non farmacologico; d) al supporto informativo, formativo e psicologico dei familiari, concernente gli aspetti assistenziali, sanitari e giuridici relativi alla malattia; e) alla verifica dell'appropriatezza delle cure e dell'assistenza socio-sanitaria fornite dagli operatori o dai familiari. 3. I centri territoriali esperti per le demenze realizzano progetti assistenziali individualizzati (PAI) per i pazienti affetti da demenza e per le loro famiglie, attraverso equipe multiprofessionali composte da personale con specifica competenza nel campo delle demenze, tra cui devono essere presenti: a) un medico specialista in geriatria, in neurologia, in psichiatra esperto nel campo delle demenze; b) uno psicologo; c) un terapista della riabilitazione motoria; d) un terapista occupazionale; e) un logopedista; f) un assistente sociale; g) un infermiere professionale. 4. Le equipe multiprofessionali di cui al comma 3 valutano e monitorano l'andamento della malattia anche nei pazienti assistiti a domicilio, accompagnandoli nei vari settings assistenziali, attraverso percorsi preferenziali e in funzione dell'evoluzione della malattia. 5. I centri territoriali esperti per le demenze operano in collegamento con il medico di medicina generale di riferimento della persona affetta da demenza.