Art. 8 Centri diagnostici specialistici per le demenze 1. I centri diagnostici specialistici per le demenze sono istituiti presso universita', istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (TRCCS) o ospedali e offrono prestazioni diagnostiche di secondo livello, finalizzate all'individuazione precoce del deterioramento cognitivo, alla diagnosi differenziale ed al trattamento farmacologico. 2. I centri diagnostici specialistici effettuano: a) l'accertamento della diagnosi; b) il trattamento farmacologico e psicosociale; c) il monitoraggio dei trattamenti proposti ed il relativo adeguamento in relazione all'evoluzione dei disturbi cognitivo-comportamentali.