Art. 8 
 
           Centri diagnostici specialistici per le demenze 
 
    1.  I  centri  diagnostici  specialistici  per  le  demenze  sono
istituiti presso universita', istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (TRCCS) o ospedali e offrono prestazioni diagnostiche  di
secondo   livello,   finalizzate   all'individuazione   precoce   del
deterioramento  cognitivo,  alla   diagnosi   differenziale   ed   al
trattamento farmacologico. 
    2. I centri diagnostici specialistici effettuano: 
      a) l'accertamento della diagnosi; 
      b) il trattamento farmacologico e psicosociale; 
      c) il monitoraggio dei  trattamenti  proposti  ed  il  relativo
adeguamento    in    relazione    all'evoluzione     dei     disturbi
cognitivo-comportamentali.