Art. 9 Centri diurni 1. I centri diurni forniscono assistenza socio-sanitaria semiresidenziale ai pazienti con malattia di Alzheimer-Perusini o altre forme di demenza, al fine di sollevare la famiglia dall'impegno assistenziale per alcune ore al giorno, ridurre il ricorso al ricovero permanente e consentire la permanenza della persona nel proprio domicilio. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i centri diurni favoriscono il recupero o il mantenimento delle capacita' psicofisiche residue dei pazienti, forniscono servizi di accoglienza, spazi per il riposo, assistenza alla persona e attivita' di socializzazione, assistenza infermieristica e servizi di supporto alla famiglia.