Art. 9 
 
                            Centri diurni 
 
    1.  I  centri  diurni   forniscono   assistenza   socio-sanitaria
semiresidenziale ai pazienti con  malattia  di  Alzheimer-Perusini  o
altre forme di demenza, al fine di sollevare la famiglia dall'impegno
assistenziale per  alcune  ore  al  giorno,  ridurre  il  ricorso  al
ricovero permanente e consentire  la  permanenza  della  persona  nel
proprio domicilio. 
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  centri  diurni
favoriscono  il  recupero   o   il   mantenimento   delle   capacita'
psicofisiche residue dei pazienti, forniscono servizi di accoglienza,
spazi  per  il  riposo,  assistenza  alla  persona  e  attivita'   di
socializzazione, assistenza infermieristica  e  servizi  di  supporto
alla famiglia.