Art. 11 Repressione delle violazioni e sanatoria 1. I soggetti di cui all'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, incaricati della vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, appena accertato un fatto costituente violazione alle vigenti norme sismiche, ai sensi dell'art. 96 del citato D.P.R., compilano processo verbale trasmettendolo al comune e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. 2. Il dirigente dell'area genio civile regionale competente trasmette, in conformita' a quanto previsto dall'art. 96, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, il processo verbale con le sue deduzioni all'autorita' giudiziaria competente, allo sportello unico per l'edilizia e al proprietario, specificando, qualora sussistano i presupposti per procedere in sanatoria, le modalita' per adeguare l'opera alla normativa antisismica. 3. Il proprietario, in conformita' a quanto previsto dall'allegato A al presente regolamento, puo' formulare controdeduzioni alle deduzioni di cui all'art. 96, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, presentando un progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica, tramite le procedure stabilite nell'art. 2 del presente regolamento. 4. Il dirigente di cui al comma 2, previo esame da parte della commissione sismica di cui all'art. 3, comma 5, si esprime in merito alle controdeduzioni di cui al comma 3 e, in caso positivo, trasmette alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, allo sportello unico per l'edilizia, al proprietario ed alla autorita' giudiziaria competente, l'approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica. Il rilascio del provvedimento in sanatoria e' in ogni caso subordinato all'esito del procedimento penale. 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto disposto dalla parte II, capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.