Art. 11 
 
              Repressione delle violazioni e sanatoria 
 
    1. I soggetti di cui all'art.  103  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   380/2001,   incaricati   della   vigilanza   per
l'osservanza  delle  norme  tecniche,  appena  accertato   un   fatto
costituente  violazione  alle  vigenti  norme  sismiche,   ai   sensi
dell'art.  96  del  citato   D.P.R.,   compilano   processo   verbale
trasmettendolo al comune e alla  direzione  regionale  competente  in
materia di infrastrutture, ai fini  dell'adozione  dei  provvedimenti
previsti dagli articoli 96 e 97  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 380/2001. 
    2. Il  dirigente  dell'area  genio  civile  regionale  competente
trasmette, in conformita' a quanto previsto dall'art.  96,  comma  2,
del decreto del Presidente della  Repubblica  380/2001,  il  processo
verbale con le sue deduzioni  all'autorita'  giudiziaria  competente,
allo sportello unico per l'edilizia e al proprietario,  specificando,
qualora sussistano i  presupposti  per  procedere  in  sanatoria,  le
modalita' per adeguare l'opera alla normativa antisismica. 
    3.  Il   proprietario,   in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'allegato   A   al   presente   regolamento,    puo'    formulare
controdeduzioni alle deduzioni di  cui  all'art.  96,  comma  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  380/2001,  presentando  un
progetto  di  adeguamento  dell'opera  alla  normativa   antisismica,
tramite le procedure stabilite nell'art. 2 del presente regolamento. 
    4. Il dirigente di cui al comma 2, previo esame  da  parte  della
commissione sismica di cui all'art. 3, comma 5, si esprime in  merito
alle controdeduzioni di cui al comma 3 e, in caso positivo, trasmette
alla direzione regionale competente  in  materia  di  infrastrutture,
allo  sportello  unico  per  l'edilizia,  al  proprietario  ed   alla
autorita' giudiziaria competente, l'approvazione in linea tecnica del
progetto di adeguamento dell'opera  alla  normativa  antisismica.  Il
rilascio del provvedimento in sanatoria e' in ogni  caso  subordinato
all'esito del procedimento penale. 
    5. Per quanto non previsto dal presente  regolamento  si  applica
quanto disposto dalla parte II, capo IV, sezione III, del decreto del
Presidente della Repubblica 380/2001.