Art. 13 Abrogazioni 1. Ai sensi della legge regionale 21/2009 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della l.r. 4/1985.