Art. 13 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Ai sensi della legge regionale 21/2009 e  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 14, comma 2, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 6,  7,  8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 della l.r. 4/1985.