Art. 14 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
    1. Fino alla realizzazione e alla relativa  messa  a  regime  del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma 2,  continua  a  trovare
applicazione anche  la  trasmissione  cartacea  della  documentazione
relativa al rilascio dell'autorizzazione sismica in conformita'  alla
vigente normativa. 
    2. I progetti presentati entro la data di entrata in  vigore  del
presente regolamento, rimangono disciplinati dalla normativa  vigente
in materia di autorizzazione sismica prima della data di  entrata  in
vigore del presente regolamento. 
    3. La direzione regionale competente in materia di infrastrutture
cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla  corretta
applicazione del presente regolamento. 
    4.  Con  provvedimento  del  direttore  regionale  competente  in
materia di  infrastrutture  e'  approvata  ulteriore  modulistica  di
attuazione del presente regolamento. 
    Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione Lazio. 
 
      Roma, 7 febbraio 2012 
 
                              POLVERINI 
 
(Omissis)