Art. 2 Domanda di autorizzazione sismica 1. Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformita' a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. 2. La domanda di autorizzazione sismica di cui al comma 1, redatta secondo gli allegati A e B al presente regolamento e il progetto esecutivo, conforme all'art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), sono inviati informaticamente alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture ed allo sportello unico per l'edilizia dai professionisti indicati dall'art. 93, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, unitamente alla relazione geologica e di modellazione sismica, nonche', per le opere non soggette a controllo, all'atto di asseverazione, firmato dal progettista, per l'attestazione che l'opera rientra tra le categorie indicate all'art. 4, comma 1 e dal geologo, per l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2. 3. La verifica formale della completezza della documentazione trasmessa ai sensi del comma 2 e' assolta, sulla base delle dichiarazioni rese dai progettisti nella compilazione della domanda, dalla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, che si riserva, in ogni caso, la facolta' di effettuare controlli a campione sulla veridicita' dei dati inseriti nel sistema informatico. 4. Alle varianti si applica la medesima procedura prevista dal presente regolamento per il progetto principale. 5. In riferimento agli abitati da consolidare, la procedura prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.