Art. 2 
 
                  Domanda di autorizzazione sismica 
 
    1. Nelle zone sismiche del  territorio  della  Regione,  chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, prima
dell'inizio dei lavori, deve acquisire la  preventiva  autorizzazione
sismica rilasciata dalla competente area del genio  civile  regionale
in conformita' a quanto previsto dagli articoli 93 e 94  del  decreto
del Presidente della Repubblica 380/2001. 
    2. La domanda di  autorizzazione  sismica  di  cui  al  comma  1,
redatta secondo gli allegati A e  B  al  presente  regolamento  e  il
progetto esecutivo, conforme all'art. 33, comma 1,  lettere  a),  b),
c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  "Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"),  sono  inviati  informaticamente
alla direzione regionale competente in materia di  infrastrutture  ed
allo sportello  unico  per  l'edilizia  dai  professionisti  indicati
dall'art. 93, comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica
380/2001, unitamente  alla  relazione  geologica  e  di  modellazione
sismica, nonche', per le opere non soggette a controllo, all'atto  di
asseverazione,  firmato  dal  progettista,  per  l'attestazione   che
l'opera rientra tra le categorie indicate all'art. 4, comma 1  e  dal
geologo, per l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui
all'art. 4, comma 2. 
    3. La verifica formale  della  completezza  della  documentazione
trasmessa  ai  sensi  del  comma  2  e'  assolta,  sulla  base  delle
dichiarazioni rese dai progettisti nella compilazione della  domanda,
dalla direzione regionale competente in  materia  di  infrastrutture,
che si riserva, in ogni caso, la facolta' di effettuare  controlli  a
campione sulla veridicita' dei dati inseriti nel sistema informatico. 
    4. Alle varianti si applica la medesima  procedura  prevista  dal
presente regolamento per il progetto principale. 
    5. In riferimento  agli  abitati  da  consolidare,  la  procedura
prevista dall'art. 61 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
380/2001 si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente
regolamento.