Art. 3 Progetti sottoposti a controllo. Commissione di sorteggio e commissioni sismiche 1. Sulle domande di autorizzazione sismica pervenute mensilmente ai sensi dell'art. 2, la Commissione sismica di cui al comma 5 effettua un controllo su un campione sorteggiato nella misura del: a) 15 % nelle zone sismiche classificate 1, 2A e 2B; b) 5% nelle zone sismiche classificate 3A e 3B. 2. Il sorteggio di cui al comma 1 e' effettuato mediante una procedura informatica, da un'apposita commissione di sorteggio, istituita presso la direzione regionale competente in materia di infrastrutture, entro la prima decade di ogni mese successivo a quello della presentazione della domanda. L'esito del sorteggio e' reso noto agli interessati entro e non oltre i successivi cinque giorni. 3. La commissione di sorteggio di cui al comma 2, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, e' validamente costituita con la maggioranza dei componenti designati, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti ed e' composta da: a) il direttore regionale competente in materia di infrastrutture con funzioni di presidente, o suo delegato; b) i dirigenti delle aree del genio civile regionale, o loro delegati; c) un ingegnere, un architetto, un geologo, un geometra, un dottore agronomo o forestale, un perito agrario, un perito industriale edile designati dai rispettivi consigli nazionali tra gli iscritti nell'ambito della Regione; d) un segretario individuato tra i dipendenti della direzione regionale competente in materia di infrastrutture. 4. I progetti di opere pubbliche e quelli relativi alle opere da realizzare con finanziamento pubblico, ad eccezione di quelli previsti all'art. 4, ivi comprese la sopraelevazione e i progetti di adeguamento sismico di strutture esistenti, nonche' di opere relative a strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione civile, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, sono soggetti direttamente al controllo senza il sorteggio di cui al comma 1. 5. Al controllo dei progetti estratti ai sensi del comma 1 e dei progetti di cui al comma 4, previa istruttoria dell'area del genio civile competente, provvede un'apposita commissione denominata commissione sismica, istituita presso ciascuna area del genio civile regionale. 6. La commissione sismica di cui al comma 5, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, e' validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti, si esprime con la maggioranza assoluta dei presenti ed e' composta da: a) il dirigente dell'area con funzioni di presidente o suo delegato; b) almeno tre funzionari tecnici dell'area designati dal dirigente dell'area del genio civile; c) un geologo, funzionario della struttura regionale competente in materia geologica, designato dal direttore regionale competente in materia di ambiente; d) un segretario designato dal dirigente dell'area del genio civile tra il personale della stessa area. 7. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di cui ai commi 2 e 5 non e' riconosciuta alcuna indennita' ai membri appartenenti all'amministrazione regionale, mentre per i membri esterni e' corrisposto il solo gettone di presenza, calcolato ai sensi della normativa vigente in materia. 8. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico da eseguire sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento, fermo restando che per le opere relative a strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione civile, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, e' obbligatoria l'analisi di risposta sismica locale.