Art. 3 
 
Progetti  sottoposti  a  controllo.  Commissione   di   sorteggio   e
                        commissioni sismiche 
 
    1. Sulle domande di autorizzazione sismica pervenute  mensilmente
ai sensi dell'art. 2, la  Commissione  sismica  di  cui  al  comma  5
effettua un controllo su un campione sorteggiato nella misura del: 
    a) 15 % nelle zone sismiche classificate 1, 2A e 2B; 
    b) 5% nelle zone sismiche classificate 3A e 3B. 
    2. Il sorteggio di cui al comma  1  e'  effettuato  mediante  una
procedura  informatica,  da  un'apposita  commissione  di  sorteggio,
istituita presso la direzione  regionale  competente  in  materia  di
infrastrutture, entro la prima  decade  di  ogni  mese  successivo  a
quello della presentazione della domanda. L'esito  del  sorteggio  e'
reso noto agli interessati entro e  non  oltre  i  successivi  cinque
giorni. 
    3. La commissione di sorteggio di cui al comma  2,  nominata  con
decreto del Presidente della Regione, dura in  carica  tre  anni,  e'
validamente costituita con la maggioranza dei  componenti  designati,
delibera con la maggioranza assoluta dei presenti ed e' composta da: 
    a) il direttore regionale competente in materia di infrastrutture
con funzioni di presidente, o suo delegato; 
    b) i dirigenti delle aree del  genio  civile  regionale,  o  loro
delegati; 
    c) un ingegnere, un  architetto,  un  geologo,  un  geometra,  un
dottore  agronomo  o  forestale,  un  perito   agrario,   un   perito
industriale edile designati dai rispettivi consigli nazionali tra gli
iscritti nell'ambito della Regione; 
    d) un segretario individuato tra  i  dipendenti  della  direzione
regionale competente in materia di infrastrutture. 
    4. I progetti di opere pubbliche e quelli relativi alle opere  da
realizzare  con  finanziamento  pubblico,  ad  eccezione  di   quelli
previsti all'art. 4, ivi comprese la sopraelevazione e i progetti  di
adeguamento sismico di strutture esistenti, nonche' di opere relative
a strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione  civile,
come individuate da apposite deliberazioni  della  Giunta  regionale,
sono soggetti direttamente al controllo senza il sorteggio di cui  al
comma 1. 
    5. Al controllo dei progetti estratti ai sensi del comma 1 e  dei
progetti di cui al comma 4, previa istruttoria  dell'area  del  genio
civile  competente,  provvede  un'apposita   commissione   denominata
commissione sismica, istituita presso ciascuna area del genio  civile
regionale. 
    6. La commissione sismica di cui al comma 5, nominata con decreto
del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, e' validamente
costituita con la maggioranza dei suoi componenti, si esprime con  la
maggioranza assoluta dei presenti ed e' composta da: 
    a) il dirigente  dell'area  con  funzioni  di  presidente  o  suo
delegato; 
    b)  almeno  tre  funzionari  tecnici  dell'area   designati   dal
dirigente dell'area del genio civile; 
    c) un geologo, funzionario della struttura  regionale  competente
in materia geologica, designato dal direttore regionale competente in
materia di ambiente; 
    d) un segretario designato  dal  dirigente  dell'area  del  genio
civile tra il personale della stessa area. 
    7. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni  di  cui  ai
commi  2  e  5  non  e'  riconosciuta  alcuna  indennita'  ai  membri
appartenenti  all'amministrazione  regionale,  mentre  per  i  membri
esterni e' corrisposto il solo  gettone  di  presenza,  calcolato  ai
sensi della normativa vigente in materia. 
    8.  Le  indagini  minime  obbligatorie  di  carattere  geologico,
geofisico e geotecnico da eseguire sono indicate nell'Allegato  C  al
presente regolamento, fermo restando che  per  le  opere  relative  a
strutture strategiche o rilevanti ai fini  della  protezione  civile,
come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, e'
obbligatoria l'analisi di risposta sismica locale.