Art. 4 
 
                 Progetti non sottoposti a controllo 
 
    1. Non sono sottoposti al controllo di cui all'art. 3 i  progetti
relativi alle seguenti opere, purche' soddisfino anche le  condizioni
indicate al comma 2: 
    a) nuovi edifici di civile  abitazione  non  di  uso  pubblico  e
relative pertinenze con strutture in muratura, muratura armata  o  in
legno con fondazioni di tipo superficiale; 
    b) totem e torri faro fino a 15 m di altezza; 
    c) stalle, fienili e locali agricoli con strutture  in  muratura,
muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale; 
    d) rimesse e depositi con strutture in muratura, muratura  armata
o in legno con fondazioni di tipo superficiale e relative pertinenze; 
    e) muri di  sostegno  fino  ad  altezza  massima  di  3,50  metri
compresa la fondazione; 
    f) tombe e cappelle gentilizie  fino  ad  altezza  massima  fuori
terra di 5,00 m; 
    g) cabine elettriche; 
    h) pensiline esterne in legno o metallo, pergolati con  struttura
in legno o metallo, scoperti o coperti da orizzontamenti amovibili di
altezza inferiore a 3,50 m, tettoie con altezza massima pari a 3,50 m
in  legno  o  metallo  con  fondazione  superficiale,  loggiato   con
struttura portante in legno o metallo; 
    i) coperture di scale esterne con struttura in legno  o  metallo,
aperture di un solaio di interpiano per passaggio scale e su solai di
copertura per realizzazione di presa di luce, rampe pedonali comprese
quelle necessarie per l'abbattimento delle barriere  architettoniche,
recinzioni,  ingressi  carrabili  o  pedonali  con   altezza   totale
superiore a 1 m e inferiore a 3,50 m; 
    l) impianti  per  produzione  di  acqua  calda  e/o  fotovoltaici
gravanti sulla copertura del fabbricato il cui peso  non  ecceda  1,5
kN/mq, purche'  cio'  non  renda  necessarie  opere  di  rinforzo  di
intervento locale o di miglioramento; 
    m) piscine interrate ad uso privato, compresi locali tecnologici,
di altezza massima pari a 3,50 m compresa la fondazione; 
    n) pannelli fotovoltaici, su strutture ancorate a terra con pali,
di altezza  massima  pari  a  3,50  m  dal  piano  di  campagna,  non
costituenti impianti di produzione di energia  elettrica  a  media  o
alta tensione; 
    o) chioschi ed edicole  poggianti  direttamente  a  terra  o  con
fondazione di tipo superficiale; 
    p) vani tecnici isolati interrati di altezza interna massima 3,50
m;  soppalchi  interni  al  piano  terra   con   struttura   portante
indipendente; 
    q) insegne e cartellonistica di superficie massima superiore a mq
6 e fino a 20 mq, pannelli fono assorbenti e  relative  strutture  di
sostegno con altezza massima pari a 3,50 m, compresi i sostegni; 
    r)  serbatoi  e  cisterne  prefabbricate;  silos  in  acciaio  su
fondazioni superficiali provvisti di  certificazioni  del  produttore
con  altezza  massima  pari  a  5,00  m,  con  esclusione  di  quelli
contenenti  materiali  infiammabili,  esplosivi  o   pericolosi   per
l'ambiente. 
    2. I progetti delle opere di cui al comma 1 non  sono  sottoposti
al controllo purche' soddisfino contemporaneamente anche le  seguenti
caratteristiche: 
    a) in relazione alla morfologia del sito, se trattasi di  terreni
con pendenza minore o uguale a 15° e con strutture  di  sostegno  dei
terreni tali da non interagire con la struttura dell'opera; 
    b) in relazione alla geologia del sito, se  trattasi  di  terreni
geologicamente stabili in cui non siano gia' evidenti e accertate una
delle seguenti condizioni geologiche: 
    1) zone suscettibili a liquefazione; 
    2) zone in subsidenza o cedimenti differenziali del terreno; 
    3) zone suscettibili di amplificazione sismica o suscettibili  di
instabilita' definite da  studi  validati  dall'Ufficio  Geologico  e
Sismico Regionale; 
    4) zone in frana e/o dissesto; 
    5) zone a rischio R3 o R4 per i Piani delle Autorita'  di  Bacino
competenti. 
    3.  Per  i  progetti  di  cui  al  comma  1,  alla   domanda   di
autorizzazione sismica e alla documentazione di cui all'art. 2, comma
2,  e'  allegato,  altresi',  l'atto  di  asseverazione  firmato  dal
progettista dell'opera, per l'attestazione che la stessa rientra  tra
le categorie indicate al comma 1 e dal  geologo,  per  l'attestazione
della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2. 
    4. Per le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma  1,
unitamente alla  documentazione  di  cui  al  comma  3,  deve  essere
obbligatoriamente allegata anche la relazione geologica; negli  altri
casi in cui e' possibile omettere la relazione geologica, l'omissione
stessa deve essere asseverata congiuntamente dal  progettista  e  dal
geologo. 
    5.  Le  indagini  minime  obbligatorie  di  carattere  geologico,
geofisico e geotecnico da eseguire per i progetti di cui alle lettere
a), b), c) e d) del comma 1, per i quali e' obbligatoria la relazione
geologica, sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento. 
    6. L'area del genio civile competente si riserva la  facolta'  di
effettuare verifiche a campione in corso d'opera su quanto asseverato
dal progettista.