Art. 5 Autorizzazione sismica e adempimenti per l'inizio lavori 1. L'autorizzazione sismica, di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e' rilasciata con provvedimento del dirigente dell'area del genio civile competente, su parere della commissione sismica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data del sorteggio. 2. Per i progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), non estratti, la direzione regionale competente in materia di infrastrutture rilascia un'attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalita' di cui al comma 5. 3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai progetti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 78, 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. 4. Per i progetti non sottoposti al controllo disciplinati dall'art. 4, alla presentazione della domanda di autorizzazione sismica, la direzione regionale competente in materia di infrastrutture rilascia attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalita' di cui al comma 5. 5. A seguito del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica, l'inizio dei lavori deve essere comunicato allo sportello unico per l'edilizia e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, con la sottoscrizione del proprietario, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche' con la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d'opera. 6. L'inizio dei lavori, previa comunicazione di cui al comma 5, deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica ovvero dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale, qualora lo stesso sia acquisito successivamente alla data dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica. La relativa ultimazione deve avvenire entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori. 7. L'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica e' rinnovabile con le medesime modalita' indicate all'art. 2.