Art. 5 
 
      Autorizzazione sismica e adempimenti per l'inizio lavori 
 
    1. L'autorizzazione sismica, di cui all'art. 94 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 380/2001 e' rilasciata con  provvedimento
del dirigente dell'area del genio civile competente, su parere  della
commissione sismica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data del
sorteggio. 
    2. Per i progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a)  e  b),
non  estratti,  la  direzione  regionale  competente  in  materia  di
infrastrutture rilascia un'attestazione di avvenuto deposito,  avente
valore di autorizzazione sismica, che consente  l'inizio  dei  lavori
con le modalita' di cui al comma 5. 
    3. La procedura di cui al comma 2 si applica  anche  ai  progetti
finalizzati all'eliminazione delle barriere  architettoniche  di  cui
agli articoli 78, 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica
380/2001. 
    4. Per  i  progetti  non  sottoposti  al  controllo  disciplinati
dall'art. 4,  alla  presentazione  della  domanda  di  autorizzazione
sismica,  la   direzione   regionale   competente   in   materia   di
infrastrutture rilascia attestazione  di  avvenuto  deposito,  avente
valore di autorizzazione sismica, che consente  l'inizio  dei  lavori
con le modalita' di cui al comma 5. 
    5.  A  seguito  del  rilascio   dell'autorizzazione   sismica   o
dell'attestazione avente valore di autorizzazione  sismica,  l'inizio
dei lavori deve essere comunicato allo sportello unico per l'edilizia
e alla direzione regionale competente in materia  di  infrastrutture,
mediante l'utilizzo  della  posta  elettronica  certificata,  con  la
sottoscrizione del proprietario, del costruttore e del direttore  dei
lavori,  nonche'  con  la  nomina  e  la  relativa  accettazione  del
collaudatore in corso d'opera. 
    6. L'inizio dei lavori, previa comunicazione di cui al  comma  5,
deve   avvenire   entro   un   anno   dalla    data    di    rilascio
dell'autorizzazione sismica  o  dell'attestazione  avente  valore  di
autorizzazione sismica ovvero  dalla  data  di  rilascio  del  titolo
abilitativo  edilizio  comunale,  qualora  lo  stesso  sia  acquisito
successivamente   alla    data    dell'autorizzazione    sismica    o
dell'attestazione  avente  valore  di  autorizzazione   sismica.   La
relativa  ultimazione  deve  avvenire  entro  tre  anni  dalla   data
dell'inizio dei lavori. 
    7. L'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore  di
autorizzazione sismica  e'  rinnovabile  con  le  medesime  modalita'
indicate all'art. 2.