Art. 6 Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica 1. Non sono soggette all'autorizzazione sismica di cui all'art. 2 le seguenti categorie di interventi: a) opere temporanee, rimovibili di cantiere o per esposizione, baracche di cantiere e gru, ponteggi provvisionali con vita nominale inferiore a due anni; b) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo degli elementi strutturali, ne' l'aumento del loro stato tensionale; c) interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio ne' aumentino sensibilmente i carichi; d) realizzazione o rifacimento di pavimentazioni, di impianti che non interessino elementi strutturali, di manti di copertura o lastrici, di ringhiere, cancelli mobili e barriere di protezione e recinzione con altezza massima di 1 m senza funzione di sostegno; solette e pavimentazioni appoggiate a terra; gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale ad un metro; e) arredi interni e scaffalature; controsoffitti leggeri; chiusure con infissi di porticati e logge; f) sostituzione di abbaini in copertura purche' non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti; g) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni; h) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile; prefabbricati per la gestione di emergenze, quali container; i) cartelloni e insegne, di superficie inferiore a 6 mq, non rientranti nella categoria asseverabile di cui all'art. 4, comma 1, lettera q); l) serre e serre solari a un piano con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni; m) piccole costruzioni, siano esse prefabbricate o no, con superfici non superiori a 10,00 mq e di altezza massima di 3 metri; n) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette ad autorizzazione delle competenti commissioni; impianti di illuminazione pubblica e privata; o) pozzi e strutture per impiantistica correlata, a livello del terreno o interrate, purche' non interagenti con la stabilita' dei versanti; fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari ad 1 m; p) rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose senza ancoraggi profondi.