Art. 6 
 
          Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica 
 
    1. Non sono soggette all'autorizzazione sismica di cui all'art. 2
le seguenti categorie di interventi: 
    a) opere temporanee, rimovibili di cantiere  o  per  esposizione,
baracche di cantiere e gru, ponteggi provvisionali con vita  nominale
inferiore a due anni; 
    b) limitati  interventi  sui  tramezzi  che  non  modifichino  il
comportamento deformativo degli elementi strutturali,  ne'  l'aumento
del loro stato tensionale; 
    c) interventi su tamponature che non alterino  la  rigidezza  del
telaio ne' aumentino sensibilmente i carichi; 
    d) realizzazione o rifacimento di pavimentazioni, di impianti che
non  interessino  elementi  strutturali,  di  manti  di  copertura  o
lastrici, di ringhiere, cancelli mobili e barriere  di  protezione  e
recinzione con altezza massima di 1 m  senza  funzione  di  sostegno;
solette e pavimentazioni appoggiate a terra; gabbionate  o  scogliere
di altezza inferiore o uguale ad un metro; 
    e)  arredi  interni  e  scaffalature;   controsoffitti   leggeri;
chiusure con infissi di porticati e logge; 
    f) sostituzione di abbaini in copertura purche'  non  interessino
l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti; 
    g) trasformazione di finestra in  porta  finestra,  e  viceversa,
senza aumenti di dimensioni; 
    h) armadi shelter e cabinet per  impianti  di  telefonia  mobile;
prefabbricati per la gestione di emergenze, quali container; 
    i) cartelloni e insegne, di superficie  inferiore  a  6  mq,  non
rientranti nella categoria asseverabile di cui all'art. 4,  comma  1,
lettera q); 
    l) serre e serre solari a un piano con copertura  e  chiusure  in
teli di plastica, policarbonato o altri  materiali  leggeri,  adibite
esclusivamente a coltivazioni; 
    m) piccole  costruzioni,  siano  esse  prefabbricate  o  no,  con
superfici non superiori a 10,00 mq e di altezza massima di 3 metri; 
    n) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo
soggette ad autorizzazione delle competenti commissioni; impianti  di
illuminazione pubblica e privata; 
    o) pozzi e strutture per impiantistica correlata, a  livello  del
terreno o interrate, purche' non interagenti con  la  stabilita'  dei
versanti; fognature,  pozzetti  per  fognature,  condotte  interrate,
attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari  ad  1
m; 
    p) rivestimento corticale con reti  di  scarpate  rocciose  senza
ancoraggi profondi.