Art. 7 
 
           Controllo successivo all'ultimazione dei lavori 
 
    1. Il controllo successivo all'ultimazione dei  lavori,  ai  fini
del rilascio del certificato di rispondenza di  cui  all'art.  9,  e'
effettuato  dal  responsabile  del  procedimento  o  dal  funzionario
incaricato dell'area  del  genio  civile  regionale  su  un  campione
sorteggiato nella misura del 5 % su  tutte  le  opere  ultimate,  con
esclusione delle opere gia' soggette al controllo obbligatorio di cui
all'art. 3, comma 4. 
    2.  Il  sorteggio  previsto  dal  comma  1  e'  effettuato  dalla
commissione di sorteggio di cui all'art. 3, comma 2,  con  le  stesse
modalita' previste dall'art. 3 medesimo.