Art. 7 Controllo successivo all'ultimazione dei lavori 1. Il controllo successivo all'ultimazione dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di rispondenza di cui all'art. 9, e' effettuato dal responsabile del procedimento o dal funzionario incaricato dell'area del genio civile regionale su un campione sorteggiato nella misura del 5 % su tutte le opere ultimate, con esclusione delle opere gia' soggette al controllo obbligatorio di cui all'art. 3, comma 4. 2. Il sorteggio previsto dal comma 1 e' effettuato dalla commissione di sorteggio di cui all'art. 3, comma 2, con le stesse modalita' previste dall'art. 3 medesimo.