Art. 8 Responsabilita' 1. Il progettista e' responsabile della conformita' delle opere progettate ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ai decreti interministeriali previsti dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica in materia di edilizia antisismica, nonche' della completezza e veridicita' dei dati immessi nel sistema informatico. 2. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, sono responsabili della conformita' dell'opera realizzata al progetto autorizzato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e della qualita' dei materiali impiegati. 3. Il collaudatore in corso d'opera, nominato al momento della comunicazione di inizio lavori a cura e spese del committente, tra i professionisti indicati dall'art. 93, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e iscritto al proprio albo professionale da almeno dieci anni, e' tenuto alla verifica della conformita' dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonche' ad inserire espressamente nella relazione di collaudo la dichiarazione della conformita' delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato nei casi in cui l'opera non sia stata estratta ai fini del controllo successivo all'ultimazione dei lavori previsto dall'art. 7.