Art. 8 
 
                           Responsabilita' 
 
    1. Il progettista e' responsabile della conformita'  delle  opere
progettate ai requisiti tecnici ed ai  vincoli  strutturali  indicati
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ai  decreti
interministeriali previsti dallo stesso decreto del Presidente  della
Repubblica  in  materia  di  edilizia  antisismica,   nonche'   della
completezza e veridicita' dei dati immessi nel sistema informatico. 
    2. Il direttore dei lavori ed il  costruttore,  ciascuno  per  la
parte  di  sua  competenza,  sono  responsabili   della   conformita'
dell'opera realizzata al progetto autorizzato, dell'osservanza  delle
prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e  della
qualita' dei materiali impiegati. 
    3. Il collaudatore in corso d'opera, nominato  al  momento  della
comunicazione di inizio lavori a cura e spese del committente, tra  i
professionisti indicati  dall'art.  93,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  380/2001  e  iscritto  al  proprio  albo
professionale da almeno dieci anni, e'  tenuto  alla  verifica  della
conformita' dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonche' ad
inserire espressamente nella relazione di collaudo  la  dichiarazione
della conformita' delle opere medesime alla normativa  antisismica  e
al progetto autorizzato o depositato nei casi in cui l'opera non  sia
stata estratta ai fini del controllo successivo  all'ultimazione  dei
lavori previsto dall'art. 7.