Art. 9 
 
Relazione di fine lavori, certificato di rispondenza e certificato di
                              collaudo 
 
    1. La relazione di fine lavori, prevista dall'art. 65 del decreto
del Presidente della Repubblica 380/2001, e'  redatta  dal  direttore
dei lavori e trasmessa dal medesimo attraverso il sistema informatico
alla direzione regionale competente in materia  di  infrastrutture  e
allo sportello unico per l'edilizia. 
    2. Il  certificato  di  rispondenza  delle  opere  eseguite  alla
normativa antisismica, solo per le opere previste  dall'art.  62  del
decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e'  rilasciato  dal
responsabile del procedimento o dal funzionario incaricato  dell'area
del genio civile regionale, nei casi in  cui  la  stessa  area  abbia
proceduto al controllo successivo all'ultimazione dei lavori  per  le
opere previste dall'art. 7. 
    3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2 e per tutte le
opere, il certificato di rispondenza e' sostituito dal certificato di
collaudo previsto dall'art.  67  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 380/2001, completo della dichiarazione  della  conformita'
delle  opere  medesime  alla  normativa  antisismica  e  al  progetto
autorizzato o depositato. 
    4. Il certificato di collaudo, di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  380/2001,  e'  redatto  per  tutte  le
costruzioni realizzate con qualsiasi tipologia strutturale.