Art. 10 
 
Diritto di riscatto a favore della Regione - Decadenza dal  beneficio
                   di cui all'articolo 6, comma 2 
 
    1. Limitatamente ai beni ad uso abitativo di cui all'articolo  4,
comma 1, lettera a), nel caso  di  cessione  dei  beni  immobili  nei
cinque  anni  successivi  all'acquisto  degli  stessi  da  parte  dei
conduttori mediante l'esercizio del  diritto  di  opzione,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1, e' riconosciuto alla Regione il diritto  di
riscatto, regolato dagli articoli 1500 e seguenti del codice  civile,
in quanto applicabili, allo  stesso  prezzo  di  vendita  offerto  ai
conduttori in  opzione  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  come
maggiorato ai sensi dell'articolo 1502 del codice civile. 
    2.  L'efficacia  della  cessione   di   cui   al   comma   1   e'
risolutivamente condizionata all'esercizio da parte della Regione del
diritto di riscatto di cui al comma 3. 
    3. La  Regione  esercita  il  diritto  di  riscatto,  a  pena  di
decadenza, entro il termine di centoventi  giorni,  decorrente  dalla
data del ricevimento della comunicazione della nuova cessione o dalla
data della conoscenza della stessa cessione. 
    4. In caso di  mancato  esercizio  da  parte  della  Regione  del
diritto di riscatto entro il termine di cui al comma 3, i  conduttori
che cedono a qualunque titolo i beni immobili di cui all'articolo  4,
comma 1, lettera a), entro  i  cinque  anni  successivi  all'acquisto
degli stessi mediante l'esercizio del diritto  di  opzione,  decadono
dal beneficio della diminuzione del trenta per cento  del  prezzo  di
stima,  previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  e   sono   tenuti   a
corrispondere alla Regione una somma  pari  alla  differenza  tra  il
prezzo di stima e il prezzo d'acquisto.