Art. 10 Diritto di riscatto a favore della Regione - Decadenza dal beneficio di cui all'articolo 6, comma 2 1. Limitatamente ai beni ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nel caso di cessione dei beni immobili nei cinque anni successivi all'acquisto degli stessi da parte dei conduttori mediante l'esercizio del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e' riconosciuto alla Regione il diritto di riscatto, regolato dagli articoli 1500 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, allo stesso prezzo di vendita offerto ai conduttori in opzione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, come maggiorato ai sensi dell'articolo 1502 del codice civile. 2. L'efficacia della cessione di cui al comma 1 e' risolutivamente condizionata all'esercizio da parte della Regione del diritto di riscatto di cui al comma 3. 3. La Regione esercita il diritto di riscatto, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data del ricevimento della comunicazione della nuova cessione o dalla data della conoscenza della stessa cessione. 4. In caso di mancato esercizio da parte della Regione del diritto di riscatto entro il termine di cui al comma 3, i conduttori che cedono a qualunque titolo i beni immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), entro i cinque anni successivi all'acquisto degli stessi mediante l'esercizio del diritto di opzione, decadono dal beneficio della diminuzione del trenta per cento del prezzo di stima, previsto dall'articolo 6, comma 2, e sono tenuti a corrispondere alla Regione una somma pari alla differenza tra il prezzo di stima e il prezzo d'acquisto.