Art. 13 Acquisti, permute ed atti di liberalita' 1. La Regione acquisisce la proprieta' dei beni immobili con atti inter vivos e con atti mortis causa. 2. La permuta di beni patrimoniali di proprieta' regionali con quelli di proprieta' di altri soggetti, e' disposta dal direttore della direzione regionale competente previo specifico atto d'indirizzo della Giunta regionale e previa valutazione comparata tra i beni stessi. L'accettazione di donazioni, eredita' o legati, nonche' di beni provenienti da atti di liberalita' e' disposta dal direttore della direzione regionale competente, sulla base della valutazione della convenienza dell'acquisizione dei beni. 3. L'acquisto di beni immobili e' disposto dalla Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. 4. La stima dei beni immobili per le finalita' di acquisto, di permuta e di accettazione di donazioni, eredita', legati o atti di liberalita' e' effettuata dalla struttura regionale competente, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni stessi.