Art. 13 
 
              Acquisti, permute ed atti di liberalita' 
 
    1. La Regione acquisisce la proprieta' dei beni immobili con atti
inter vivos e con atti mortis causa. 
    2. La permuta di beni patrimoniali di  proprieta'  regionali  con
quelli di proprieta' di altri soggetti,  e'  disposta  dal  direttore
della  direzione   regionale   competente   previo   specifico   atto
d'indirizzo della Giunta regionale e previa valutazione comparata tra
i beni  stessi.  L'accettazione  di  donazioni,  eredita'  o  legati,
nonche' di beni provenienti da atti di liberalita'  e'  disposta  dal
direttore della direzione  regionale  competente,  sulla  base  della
valutazione della convenienza dell'acquisizione dei beni. 
    3.  L'acquisto  di  beni  immobili  e'  disposto   dalla   Giunta
regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti  approvati  con  la
legge regionale di bilancio. 
    4. La stima dei beni immobili per le finalita'  di  acquisto,  di
permuta e di accettazione di donazioni, eredita', legati  o  atti  di
liberalita' e' effettuata dalla struttura regionale competente, sulla
base di una perizia e tenuto conto dei valori  di  mercato  dei  beni
stessi.