Art. 14 
 
                          Locazioni passive 
 
    1.  L'amministrazione,  in  presenza   di   necessita'   locative
correlate allo svolgimento  della  propria  attivita'  istituzionale,
utilizza, di regola, immobili di sua  proprieta'.  In  subordine,  la
Regione ricorre al mercato  immobiliare  privato,  previo  avviso  da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e su  almeno
due dei quotidiani scelti tra  quelli  territorialmente  maggiormente
diffusi a livello nazionale e regionale, e reso consultabile sul sito
internet della Regione Lazio. 
    2. Le offerte  pervenute  sono  valutate  comparativamente  dalla
struttura regionale competente in materia, sulla base di una  perizia
e tenuto conto dei valori di mercato dei beni. 
    3. Il conseguente rapporto e' formalizzato  mediante  la  stipula
del contratto di  locazione,  sulla  base  della  normativa  vigente,
previa autorizzazione della Giunta regionale. 
    4. Qualora il canone di locazione annuo sia inferiore a 25.000,00
euro, si prescinde dalla pubblicazione dell'avviso su almeno due  dei
quotidiani scelti tra quelli territorialmente maggiormente diffusi  a
livello nazionale e regionale. In tal caso si provvede all'affissione
dell'avviso per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio del  o
dei comuni nel cui ambito territoriale e' effettuata la ricerca.