Art. 14 Locazioni passive 1. L'amministrazione, in presenza di necessita' locative correlate allo svolgimento della propria attivita' istituzionale, utilizza, di regola, immobili di sua proprieta'. In subordine, la Regione ricorre al mercato immobiliare privato, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e su almeno due dei quotidiani scelti tra quelli territorialmente maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale, e reso consultabile sul sito internet della Regione Lazio. 2. Le offerte pervenute sono valutate comparativamente dalla struttura regionale competente in materia, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni. 3. Il conseguente rapporto e' formalizzato mediante la stipula del contratto di locazione, sulla base della normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale. 4. Qualora il canone di locazione annuo sia inferiore a 25.000,00 euro, si prescinde dalla pubblicazione dell'avviso su almeno due dei quotidiani scelti tra quelli territorialmente maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale. In tal caso si provvede all'affissione dell'avviso per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio del o dei comuni nel cui ambito territoriale e' effettuata la ricerca.